Mobilità in deroga
I trattamenti di mobilità in deroga sono concessi ai dipendenti da imprese escluse dall’accesso alla mobilità ordinaria ex L. 223/91.
Le imprese possono accedere alla mobilità in deroga solo dopo aver utilizzato i trattamenti di CIGS in deroga.
I lavoratori dipendenti da imprese che abbiano cessato l’attività, potranno beneficiare del trattamento di mobilità in deroga senza aver beneficiato in precedenza della CIGS.
Le aziende che intendono licenziare e porre in mobilità in deroga i lavoratori presentano l’apposita domanda tramite Sare. Per questa procedura non è previsto il pagamento del bollo e quindi non dovrà essere inviata alcuna documentazione cartacea. Per ottenere il pagamento della Mobilità in deroga il lavoratore dovrà presentare apposita domanda all’Inps.
Per essere ammessi al trattamento di Mobilità in deroga i lavoratori dovranno possedere un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi alla data del loro licenziamento, di cui 6 di effettivo lavoro.
Le aziende che non avessero già fatto preventiva richiesta di mobilità in deroga al termine della CIGS (ciò deve risultare nel verbale di esame congiunto per CIGS sottoscritto in Regione) devono fare pervenire alla Regione la richiesta d’esame congiunto al seguente numero di fax: 051.5273409 e specificare che la richiesta è relativa alla Mobilità in deroga, allegando il verbale di accordo sindacale in azienda di mobilità.
Questa procedura è valida solo ed esclusivamente per l’autorizzazione dell’indennità della Mobilità in deroga e non per l’iscrizione alle liste di Mobilità.
