Formazione regolamentata

Istruttore di autoscuola

L'istruttore di guida – ai sensi del dm del 26 gennaio 2011, n. 17, art. 5, co. 1. - può essere abilitato a:

  • svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
  • svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.

 

 

Formazione regolamentata  

Requisiti di ammissione ai corsi
I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

  • età non inferiore a ventuno anni;
  • diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale;
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • patente di guida comprendente:
    • almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
    • almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
    • almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.

Formazione periodica: è obbligatoria per l’istruttore abilitato ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 17/2011 e l’istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa.
L’Istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell’organico di un’autoscuola o di un centro d’istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione di tali disposizioni comporta la sospensione dell’abilitazione.

Durata
Il corso iniziale è così articolato:

  • una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, +
  • una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
  • una parte pratica di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso.
Formazione periodica: corso di formazione periodica della durata di 8 ore biennali. Nel corso di formazione periodica non è consentita alcuna ora di assenza.
Nei corsi di formazione iniziale e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 del DM 17/2011 non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all'ora intera superiore. Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.

Contenuti
Parte teorica (80 ore):

  • definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento: 20 ore/ docenti: ingegnere o insegnante;
  • elementi di fisica: 10 ore/ docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g);
  • peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi: 10 ore/ docente: ingegnere o istruttore;
  • norme di comportamento sulle strade: 20 ore/ docente: insegnante;
  • elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni: 10 ore/ docente: psicologo
  • stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.: 5 ore/ docente: medico;
  • elementi di primo soccorso: 5 ore/ docente: medico.

Parte pratica (lezioni individuali)
Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d1) (40 ore):

  • 8 ore di lezione simulata di guida su un motociclo;
  • 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura;
  • 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro;
  • 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato;
  • 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus.

Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d2) (32 ore):

  • 8 ore di lezione simulata di guida su un'autovettura;
  • 8 ore di lezione simulata di guida su un autocarro;
  • 8 ore di lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato;
  • 8 ore di lezione simulata di guida su un autobus.

Formazione periodica: il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

  • il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
  • i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
  • le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
  • i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

Estensione dell’abilitazione: l'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), frequenta la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera A), e, ove prevista, la parte di programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lettera B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 3.
L'istruttore abilitato, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte di programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B) relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo.

Attestato rilasciato
Attestato di frequenza.

Soggetti erogatori

I progetti formativi devono essere candidati all'autorizzazione all'interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali da parte di:

  • soggetti attuatori accreditati
  • altri soggetti attuatori non accreditati possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati.

Le Autoscuole ed i Centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del d.lgs. 1992, n. 285/1992 e ss.mm., possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati; pertanto per tali soggetti l’autorizzazione riguarderà il progetto formativo e non i requisiti soggettivi.
Formazione periodica: i soggetti accreditati erogatori non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

 

Accesso ed esercizio della professione/attività

Informazioni esame 

Requisiti di accesso
Il possesso dell’attestato di frequenza da presentare in allegato all’istanza di ammissione all’esame.

Nomina della Commissione
Le Province istituiscono, con proprio regolamento, le Commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991 e dall'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
Tutti i componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.

Componenti della Commissione
Le Commissioni sono composte da esperti nelle materie d’esame designati dai seguenti soggetti:

  • Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designato dal Direttore dell’ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;
  • Regione;
  • Provincia.

Il competente dirigente della Provincia, o suo delegato, presiede la Commissione ed assicura le funzioni di segreteria.

Tipologia di prova

Sono previste 3 prove:

  • 1 prova scritta,
  • 1 prova orale,
  • 1 prova pratica.

Contenuti della prova
L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 e si articola in 3 prove:

  1. il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
  2. seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  3. terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

  • capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
  • capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b);
  • capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b).

Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
I candidati al conseguimento dell’abilitazione di istruttore di cui all’art. 5, comma 2, sostengono solo prove d’esame di cui al comma 2, lettere a) e b).
Estensione dell’abilitazione: l'esame per l'estensione dell'abilitazione, da insegnante a istruttore, svolto secondo le modalità di cui sopra, verte sulle prove indicate sopra ad esclusione della prova di cui al comma 2, lettera a) del D.M. 17/2011.

Attestato rilasciato
L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Estensione dell’abilitazione: l'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

Amministrazione competente al rilascio
Amministrazione Provinciale, settore Trasporti.

 

Normativa e atti amministrativi di riferimento

Regionali

  • Delibera di GR n. 1298/2015 - Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020

Comunitari e nazionali

 

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.

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ultima modifica 2021-02-05T13:07:34+02:00
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