Formazione regolamentata

Tecnico competente in acustica

Formazione regolamentata

Requisiti di accesso ai corsi

  • laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico di cui alle classi individuate all’Allegato 2, parte A, del D,lgs. n. 42/2017

Durata

La durata del corso è di 180 ore minime, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche.
Ai fini dell’accesso alla verifica finale è stabilito un obbligo di frequenza di almeno l’80% del monte ore complessivo. Per i moduli di esercitazioni pratiche l’obbligo di frequenza è del 100%.

Obiettivi formativi

Acquisizione delle conoscenze previste dai seguenti moduli didattici:

  1. Fondamenti di acustica
  2. La propagazione del suono e l’acustica degli ambienti confinati
  3. Strumentazione e tecniche di misura
  4. La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale
  5. Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari
  6. Il rumore delle infrastrutture portuali e aeroportuali
  7. Altri regolamenti nazionali e normativa dell’Unione Europea
  8. I requisiti acustici passivi degli edifici
  9. Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento e il controllo delle emissioni sonore
  10. Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro
  11. Acustica forense
  12. Esercitazioni pratiche sull’uso dei fonometri e dei software di acquisizione
  13. Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli edifici
  14. Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la propagazione sonora.

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, valido ai fini dell’abilitazione per tecnico competente in acustica.

Aggiornamento periodico

Il tecnico competente ha l’obbligo di partecipare ad attività formative di aggiornamento nell’arco di cinque anni dalla data di pubblicazione nell’elenco dei tecnici competenti.
La durata minima dell’aggiornamento quinquennale è di 30 ore, da distribuire nell’arco di almeno tre anni.

Soggetti erogatori

Possono realizzare i corsi di formazione abilitanti e di aggiornamento gli enti di formazione professionale accreditati, le Università, gli enti di ricerca, gli istituti di ricerca, gli ordini ed i collegi professionali, previa autorizzazione da parte della Regione.
Altri enti di formazione non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati.

Normativa e atti amministrativi di riferimento

Regionali

Comunitari e nazionali

  • Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161
  • Sito ENTECA - Documentazione prodotta dal Tavolo tecnico nazionale di coordinamento

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.

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ultima modifica 2023-07-06T17:28:58+02:00
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