Tipologie e entità degli incentivi
- Il bando prevede due tipologie di incentivi:
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Incentivo all’assunzione
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Incentivo per la trasformazione di altre forme contrattuali.
Incentivo all’assunzione
L’entità dell’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato è pari a:
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7.000 euro per gli uomini
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8.000 euro per le donne.
Incentivo per la trasformazione di altre forme contrattuali
L’entità dell’incentivo per la trasformazione a tempo indeterminato di altre forme contrattuali varia a seconda della forma contrattuale di provenienza.
Se la trasformazione ha ad oggetto un contratto diverso dall’apprendistato, l’entità dell’incentivo è pari a:
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6.000 euro per gli uomini
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7.000 euro per le donne.
Se la trasformazione ha ad oggetto un contratto di apprendistato, l’entità dell’incentivo è composta da due quote:
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una quota parte riferita alla trasformazione del contratto pari a:
- 3.000 euro per gli uomini
- 4.000 euro per le donne
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una quota parte riferita alla percentuale di giovani assunti come apprendisti nei 5 anni precedenti la data del 31/12/2011 il cui contratto viene trasformato a tempo indeterminato nel corso del 2012, prima della domanda di incentivo.
La quota parte può arrivare a 1.000 euro per ogni apprendista trasformato. In particolare, se si trasformano:
- fino al 20% degli apprendisti, l’importo aggiuntivo è pari a 200 euro
- tra 21% e 40% è pari a 400 euro
- tra 41% e 60% è pari a 600 euro
- tra 61% e 80% è pari a 800 euro
- oltre l’80 è pari a 1.000 euro.
Il numero degli apprendisti assunti nei 5 anni precedenti il 31/12/2011 per il calcolo della percentuale va conteggiato al netto:
- degli apprendisti il cui contratto è stato trasformato nel medesimo periodo;
- degli apprendisti il cui contratto si è risolto a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- degli apprendisti il cui contratto si è risolto a seguito di dimissioni volontarie (non per giusta causa).
L’importo degli incentivi varia anche in base a un particolare requisito stabilito dal bando riguardo ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo effettuati dall’impresa in determinati intervalli temporali.
L’importo dell’incentivo è calcolato in percentuale diversa a seconda che l’azienda abbia o non abbia effettuato questo tipo di licenziamenti e, se lo ha fatto, in base a quanto tempo fa ciò è accaduto, prendendo come riferimento a ritroso la data del 31/12/2011.
Il requisito di base per accedere agli incentivi è di non aver effettuato licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo per un anno intero prima del 31/12/2011. Pertanto, nel caso vi siano avvenuti licenziamenti nel corso del 2011 o del 2012, l’impresa non ha diritto agli incentivi.
La percentuale riferita agli intervalli temporali, varia poi nella misura seguente:
- dai 12 ai 24 mesi: 50%
- oltre 24 e fino a 36 mesi: 100%
- oltre i 36 mesi: 150%.
Ciò significa che se l’impresa ha licenziato l’ultima volta con le suddette modalità nel corso del 2010, avrà diritto alla metà degli incentivi; se ha licenziato nel 2009 avrà diritto alla quota intera, se non licenzia nessuno dal 2008 o da prima di allora ha diritto al 150% delle quote.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro incentivato si interrompa prima dello scadere dei 3 anni (durata minima prevista dal bando) a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o per dimissioni volontarie del lavoratore, l’impresa beneficiaria mantiene il diritto all’incentivo nelle seguenti misure:
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Durata del rapporto di lavoro |
Entità dell’incentivo |
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fino a 12 mesi |
nessun incentivo |
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da 12 a 18 mesi |
25% |
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da 18 a 24 mesi |
50% |
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da 24 a 30 mesi |
75% |
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da 30 a 36 mesi |
100% |
Se invece il rapporto di lavoro si risolve prima dello scadere dei 3 anni per motivazioni diverse da quelle sopra indicate, l’impresa beneficiaria perde il diritto all’incentivo.
