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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2021 , n. 8

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2021-2023

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità
Espandere area cap1 CAPO I - Cura del Territorio e dell’Ambiente
Espandere area cap2 CAPO II - Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
Espandere area cap3 CAPO III - Cura della Persona, Salute e Welfare
Espandere area cap4 Capo IV - Disposizioni ulteriori e finali
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 Sito esterno e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa in linea con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023.
CAPO I
Cura del Territorio e dell’Ambiente
Sezione I
Ambiente
Art. 2
1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 14 (Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche) le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono sostituite come segue:
“a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di aree protette e sviluppo della montagna con funzione di presidente;
b) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi geografici;
c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di geologia e valorizzazione del patrimonio geologico regionale;
d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di promozione turistica;”.
Art. 3
Inserimento nelle Clausole valutative previste da leggi regionali dell’impatto ambientale e del suo effetto rispetto al processo di Transizione ecologica
1. La Regione, in attuazione dello Statuto e in particolare dell’articolo 3, comma 1, lettera g), al fine di assicurare adeguati strumenti di valutazione dell’impatto della regolamentazione (VIR)in materia ambientale delle norme regionali e del loro effetto rispetto al processo di Transizione ecologica inserisce, laddove pertinenti, tenuto conto dei relativi oneri amministrativi, specifiche disposizioni nelle Clausole valutative delle proprie leggi.
Sezione II
Politiche di sviluppo per la montagna
Art. 4
1.
Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole
“di investimento”
sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella lettera b) tra le parole
“interventi”
e
“volti”
sono inserite le parole
“di investimento”
;
b)
dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
“b bis) al finanziamento di interventi a favore dei Comuni montani, tesi a ripristinare condizioni di efficienza infrastrutturale con particolare riferimento alla rete stradale d'interesse comunale, a fronte del verificarsi di eventi climatici straordinari. La Giunta regionale, a fronte del verificarsi di tali eventi climatici straordinari, definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi ai Comuni montani.”.
CAPO II
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
Sezione I
Istruzione e formazione professionale
Art. 5
1.
All’ articolo 33 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: 
“Al pari, al fine di beneficiare dei suddetti finanziamenti, devono essere accreditati i centri per l’innovazione di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002 .”.
Art. 6
Proroga del Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli Anni Scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22
1. Il Programma triennale in materia di offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in attuazione del comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale n.12 del 2003 e del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2011, n.5 (Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale), è prorogato fino al 30 giugno 2023.
2. I procedimenti avviati sulla base del programma di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.
Sezione II
Commercio e Turismo
Art. 7
1. All’ articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: 
"2 bis. La Città Metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la Provincia di Modena possono attuare congiuntamente le attività di cui all’articolo 12 bis.".
Art. 8
1.
Nel comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 4 del 2016, la parola
“annualmente"
è soppressa.
Art. 9
1.
Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, nella lettera a) la parola
“annualmente”
è soppressa.
Art. 10
1. Dopo l’ articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 12 bis
Territorio turistico Bologna-Modena
1. Qualora la Città metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica e la provincia di Modena ritengano strategico attuare congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 e il Programma turistico di promozione locale di cui all’articolo 6 per la valorizzazione del Territorio Turistico coincidente con il perimetro del territorio metropolitano sommato al territorio della provincia di Modena, si dispone quanto segue:
a) I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale della Città metropolitana di Bologna in funzione di Destinazione Turistica ricomprendono le azioni di promo-commercializzazione turistica del Territorio Turistico Bologna-Modena, contraddistinte da un’unitaria immagine coordinata che faccia riferimento al complessivo territorio di riferimento;
b) I progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale di cui alla lettera a) sono proposti dal Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, condivisi con la Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, approvati dagli organi competenti della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena, e vengono trasmessi alla Regione con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, previa condivisione con la Città metropolitana di Bologna e la provincia di Modena, i criteri per:
a) la composizione del Tavolo di Concertazione del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;
b) la composizione della Cabina di Regia del Territorio Turistico Bologna-Modena, anche in considerazione della consistenza e rappresentatività turistica dei due territori;
c) le modalità di elaborazione, presentazione alla Regione e finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica e del Programma turistico di promozione locale, di cui al comma 1, anche al fine del conseguimento dei finanziamenti di cui all’articolo 7 della presente legge;
d) le tempistiche per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, anche con riferimento ad un’eventuale fase transitoria.”.
Art. 11
Incremento per l’anno 2021 della percentuale massima di contributo concedibile sulla linea di finanziamento di cui alla lettera i bis) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 17 del 2002
1. Per l’anno 2021 la percentuale di contributo stabilita alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della regione Emilia-Romagna) per il finanziamento degli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8 della medesima legge regionale, fissata fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ammissibile, è incrementata fino ad un massimo dell’85 per cento della spesa ammissibile.
CAPO III
Cura della Persona, Salute e Welfare
Art. 12
1. All’ articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale), dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
“5 bis. Limitatamente agli I.R.C.C.S. riconosciuti nell’ambito di Aziende Ospedaliero-Universitarie, il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri: due sono nominati dalla Regione, di cui il presidente scelto d’intesa con l’Università, uno dall’Università, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria.”.
Art. 13
1. Dopo la lettera q bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:
"q ter) Registro Regionale Epilessia (RREP).”.
Capo IV
Disposizioni ulteriori e finali
Art. 14
1.
Nel comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali – Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è aggiunto il seguente periodo:
“Detti investimenti possono prevedere il concorso finanziario della Regione, a seguito e sulla base della valutazione specifica dei progetti e dei piani di utilizzo proposti.”.
Art. 15
1. Nell’ articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n.17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’ articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Al personale regionale a tempo indeterminato e determinato, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale ovvero del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale di lavoro di Comparto applicabile alla generalità dei dipendenti della Regione Emilia-Romagna. Il medesimo stato giuridico e il medesimo trattamento economico si applicano, altresì, qualora il personale regionale a tempo indeterminato di cui al primo periodo sia assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale presso le agenzie e gli enti regionali di cui all' articolo 1, comma 3 bis, lettere b) e c), della legge regionale n. 43 del 2001 nonché, previa stipulazione di apposite convenzioni, presso gli enti e le agenzie del Servizio sanitario regionale e presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAE) dell'Emilia-Romagna.”.
3. I
commi da 3 a 8
sono abrogati.
Art. 16
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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