Formazione regolamentata

Certificatore energetico in edilizia

 

Formazione regolamentata

Requisiti di ammissione
L'accesso al corso di formazione può essere preceduto da una valutazione, da parte dei Soggetti Formatori, dei crediti formativi in possesso del candidato e dimostrabili attraverso opportuna documentazione.

    La valutazione dei crediti formativi può avvenire anche in collaborazione con l'Organismo Regionale di Accreditamento, secondo le previsioni dell'art. 9, punto 7), della D.G.R. n. 1050/2008 (Pre-audit)

      Durata minima
      Il percorso formativo per il certificatore energetico in edilizia è così articolato:

      • corso di formazione di 68 ore, con obbligo di frequenza non inferiore all'80%, secondo i moduli formativi successivamente indicati;
      • project work di 12 ore, con obbligo di frequenza del 100% per l'accesso alla verifica finale, su casi-studio assegnati con elaborazione  del relativo materiale;
      • verifica finale.

      Obiettivi formativi

      • applicare le normative tecniche e regolamentari di riferimento, le metodologie appropriate per la determinazione del bilancio energetico del sistema edificio-impianti e degli indicatori di prestazione energetica
      • valutare le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti dell'involucro e degli impianti, identificare i componenti critici ai fini del risparmio energetico ottenibile dalle fonti rinnovabili e dalle soluzioni progettuali bioclimatiche
      • applicare le soluzioni progettuali e costruttive per conseguire il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti in un bilancio costi/benefici
      • utilizzare le metodologie e gli strumenti per il rilievo sul campo delle caratteristiche energetiche degli involucri edilizi e degli impianti
      • utilizzare le procedure informatizzate per la gestione delle attività connesse alla emissione dell'attestato di certificazione energetica.

      Soggetto erogatore
      Soggetti Formatori accreditati ai sensi delle disposizioni previste dalla D.G.R. 177 del 10/02/2003.

      Altri Soggetti Formatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla D.G.R. 105/2010, par. 11.2, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi di formazione.

      Possono essere inoltre autorizzati, in analogia con i Soggetti Formatori accreditati, Università, enti di ricerca, ordini, e collegi professionali.

       

      Informazioni esame

      Requisiti di accesso

      Per essere ammessi alla verifica finale è obbligatorio essere in possesso dei requisiti di frequenza al percorso formativo nonché aver partecipato alle attività di project-work con elaborazione del relativo materiale.

      Tipologia di prova
      La verifica finale di apprendimento è effettuata a fine corso in autonomia da parte di ogni Soggetto attuatore e si basa su:

      • un colloquio, teso a verificare il possesso da parte del candidato di tutte le conoscenze necessarie allo svolgimento della funzione di tecnico certificatore, in relazione ai temi ed ai contenuti previsti dal programma del corso specialistico;
      • un confronto critico sui materiali prodotti nell'ambito del project-work e sulle metodologie e procedure utilizzate per la sua esecuzione;
      • un test di autocontrollo degli apprendimenti in caso di percorso formativo in Fad/e-learning.

      Componenti della Commissione
      La Commissione d'esame è composta da almeno 3 componenti, tra cui:

      • il coordinatore del percorso formativo;
      • due o più docenti-esperti che hanno operato nel corso e contribuito alla definizione della prova finale.

      Attestato rilasciato
      Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento.

      Amministrazione competente al rilascio
      Soggetti attuatori dei percorsi formativi.

       

      Accesso ed esercizio della professione/attività

      Informazioni Albo/Elenco

      Registrazione

      E' possibile inviare la domanda di accreditamento accedendo alla procedura telematica per l'accreditamento dei certificatori energetici.

      Amministrazione competente al rilascio
      Organismo regionale di accreditamento 

       

      Normativa e atti amministrativi di riferimento

      Regionali

      • Delibera di GR n.453 del 07/04/2014 (pdf330.74 KB) “Modifica dei criteri di riconoscimento dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici: modifiche alla deliberazione dell'assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 "atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici – parte prima - disposizioni generali" e s.m.i., nonché alle deliberazioni di giunta regionale n. 1754/2008 e n. 429/2012 e ai successivi provvedimenti”

        Comunitari e nazionali

        • Decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 16/04/2013 (pdf55.98 KB) “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo19 agosto 2005, n. 192”

         

           

          Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.

          Azioni sul documento

          ultima modifica 2020-12-11T16:54:47+01:00
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