Formazione regolamentata

Accompagnatore turistico

È accompagnatore turistico - ai sensi della l.r. 4/2000 art. 2, co. 2 - chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori degli ambiti di attività che rientrano nella specifica competenza delle guide turistiche". 

 

Formazione regolamentata

Requisiti di ammissione
Al fine dell’ammissione ai corsi di formazione è necessario dimostrare:

  • il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  • il superamento delle verifiche di cui all’allegato 2 della DGR n. 1515/2011:

Gli aspiranti accompagnatori turistici dovranno indicare la lingua o le lingue straniere nelle quali intendono sostenere la verifica e sostenere la verifica sulle conoscenze linguistiche consistente in una prova orale.
La commissione che è chiamata a valutare la conoscenza delle lingue è composta da:

  • un collaboratore della Direzione generale regionale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa con funzioni di Presidente;
  • il coordinatore del progetto corsuale;
  • un esperto per ciascuna lingua straniera oggetto d'esame

Durata minima
150 ore, con un massimo di assenze consentite pari al 20% del monte ore. La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi. Costituiscono valore di credito formativo le capacità e le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati. Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 105/2010). Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare. 

Contenuti
Le aree tematiche relative al corso di accompagnatore turistico sono:

  • Ruolo e quadro normativo istituzionale: 10 ore
  • Relazione con il cliente: 30 ore
  • Sicurezza: 10 ore
  • Servizio di accompagnamento: 80 ore
  • Adempimenti amministrativi: 20 ore 

Attestato rilasciato
Attestato di frequenza con verifica apprendimento. 

Soggetto erogatore
Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati, previa autorizzazione da parte della Regione. Altri soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati.

Informazioni esame

Requisiti di accesso
Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione previste.  Per coloro cui sono stati riconosciuti crediti formativi, l'80% è da intendersi relativo alle ore effettivamente da frequentare. 

Tipologia di prova
La prova è composta da:

  • 1 prova di simulazione
  • 1 colloquio

Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. Va redatto un apposito verbale finale firmato dai componenti della commissione d'esame. 

Contenuti della prova

  • prova di simulazione - da realizzarsi “in situazione” ricreando un contesto ambientale e di relazione analogo a quello in cui la figura turistica di accompagnamento oggetto d’esame si trova a svolgere durante la propria attività lavorativa, allo scopo di valutare le competenze acquisite ed effettivamente agite dall’allievo;
  • colloquio – per approfondire il grado di acquisizione delle competenze trasversali e altri aspetti che il progetto d’esame e la commissione prevedano necessari a completamento della valutazione. 

Componenti della Commissione
La Commissione è composta da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo. 

Attestato rilasciato
A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia un “Attestato di frequenza con verifica dell’ apprendimento”. La Regione prevede un modello di attestato.
Il mancato superamento della verifica finale consentirà il rilascio di un “Attestato di frequenza” utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore.
Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di formazione. 

Amministrazione competente al rilascio
Regione Emilia-Romagna

 

Accesso ed esercizio della professione/attività

Informazioni Albo/Elenco

Requisiti professionali
Per l’aspirante accompagnatore turistico:

  • la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'UE o la residenza in Italia da almeno tre anni;
  • il possesso di diploma di Istruzione secondaria di secondo grado o equivalente conseguito all'estero, per il quale sia valutata l’equivalenza dalla competente autorità italiana;
  • il superamento della verifica delle conoscenze linguistiche di cui all’allegato 2 della DGR n. 1515/2011;
  • l’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento allo specifico corso di formazione professionale di cui all’allegato 3 della DGR n. 1515/2011.

Per i soggetti in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non è obbligatoria la frequenza allo specifico corso di cui all’allegato 3 della DGR 1515/2011 (tali titoli si individuano in un corso di studio universitario che porti al rilascio di laurea o diploma e che, oltre ad una lingua straniera, comprenda nel piano di studi, almeno una fra le materie d’esame “geografia turistica italiana ed estera” e “organizzazione e legislazione turistica”. A tal fine ogni candidato deve produrre specifica documentazione atta a dimostrare, oltre agli esami sostenuti, l’effettivo programma svolto). 

Registrazione
Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 4 del 2000, la Regione Emilia-Romagna – Turismo istituisce appositi elenchi con riferimento alle diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che hanno conseguito le idoneità ai sensi delle presenti disposizioni.
Per facilitare l’accesso dei cittadini alle informazioni, la Regione Emilia-Romagna aggiorna costantemente e pubblica sul proprio sito internet istituzionale i nominativi di coloro che comunicano la disponibilità all'effettivo esercizio della professione per la quale sono stati dichiarati idonei e indicano anche le lingue straniere per le quali è stato superato l'esame.

 

Normativa e atti amministrativi di riferimento 

Regionali

Comunitari e nazionali

  • D. Lgs. n. 79/2011 (pdf141.03 KB) “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.”

 

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.

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ultima modifica 2024-04-22T15:22:49+01:00
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