Conduttore di generatori di vapore
Formazione regolamentata
Requisiti di ammissione
Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:
- Patentino di 1° grado: possesso di un patentino di 2° grado da almeno un anno o di uno dei titoli di studio di cui all’art. 4, comma 2, DM 7 agosto 2020, n. 94;
- Patentino di 2° grado: possesso di un patentino di 3° grado da almeno un anno o del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- Patentino di 3° grado: possesso di un patentino di 4° grado da almeno un anno o di uno dei seguenti titoli di studio o professionali:
a) per i candidati minori di 18 anni, qualifica triennale IeFp;
b) per i candidati maggiori di 18 anni, diploma di scuola secondaria di primo grado e assolvimento dell’obbligo di istruzione. -
Patentino di 4° grado: possesso dei seguenti titoli di studio o professionali:
a) per i candidati minori di 18 anni, qualifica triennale IeFp;
b) per i candidati maggiori di 18 anni, diploma di scuola secondaria di primo grado e assolvimento dell’obbligo di istruzione;
Durata minima e contenuti
I corsi di formazione avranno una durata minima di:
- Patentino di 4° grado: parte teorica 80 ore: modulo giuridico 8 ore e modulo tecnico 72 ore – parte pratica 30 giornate e comunque non meno di 240 ore;
- Patentino di 3° grado:
a) Parte teorica 120 ore: modulo giuridico 12 ore e modulo tecnico 108 ore – parte pratica 30 giornate e comunque non meno di 240 ore;
b) Per coloro che possiedono sia uno dei titoli di cui all’art. 4, comma 4, lettere a) e b), DM 7 agosto 2020, n. 94, sia il patentino di 4° grado: modulo giuridico 6 ore e modulo tecnico 54 ore – parte pratica non meno di 120 ore; -
Patentino di 2° grado:
a) Parte teorica 140 ore: modulo giuridico 12 ore e modulo tecnico 128 ore – parte pratica 40 giornate e comunque non meno di 320 ore;
b) Per coloro che possiedono sia il diploma di scuola secondaria di secondo grado che il patentino di 3° grado: modulo giuridico 6 ore e modulo tecnico 64 ore – parte pratica non meno di 160 ore; - Patentino di 1° grado:
a) Per i possessori dei titoli di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b), DM 7 agosto 2020 n. 94: parte teorica 12 ore – parte pratica 40 giornate e comunque non meno di 320 ore;
b) Per i possessori dei titoli di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), DM 7 agosto 2020 n. 94: modulo giuridico 12 ore e modulo tecnico 48 ore - parte pratica 50 giornate e comunque non meno di 400 ore;
c) Per i possessori dei diplomi di cui all’art. 4, comma 2, lettera d), DM 7 agosto 2020, n. 94: modulo giuridico 12 ore e modulo tecnico 148 ore - parte pratica 60 giornate e comunque non meno di 480 ore.
In ciascuno dei suddetti casi è prevista una ridefinizione della durata del corso per i possessori di patentino di 2° grado:
a) Per i possessori dei titoli di cui all’art. 4, comma 2, lettere a) e b), DM 7 agosto 2020 n. 94: parte pratica 20 giornate e comunque non meno di 160 ore;
b) Per i possessori dei titoli di cui all’art. 4, comma 2, lettera c), DM 7 agosto 2020 n. 94: parte pratica 25 giornate e comunque non meno di 200 ore;
c) Per i possessori dei diplomi di cui all’art. 4, comma 2, lettera d), DM 7 agosto 2020, n. 94: parte pratica 30 giornate e comunque non meno di 240 ore.
Metodologia di insegnamento e di apprendimento
Devono essere privilegiate metodologie “attive”, basate sulla simulazione e risoluzione di problemi specifici, che garantiscono un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula e lavori di gruppo, con il supporto di materiali multimediali laddove possibile.
La modalità di formazione a distanza e-learning è ammessa esclusivamente per i moduli giuridici dei vari corsi.
Attestato rilasciato
Al termine del corso di formazione viene rilasciato, a cura dei soggetti formatori, un attestato di frequenza. È necessaria la frequenza di almeno il 90% del monte orario complessivo, sia con riferimento alla parte pratica che a quella teorica.
L’attestato ha validità sull’intero territorio nazionale e consente, insieme agli altri requisiti previsti, l’ammissione agli esami di abilitazione per conduttori di generatori di vapore.
Soggetti formatori
Sono soggetti formatori del corso di formazione:
- Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, attraverso ASL o soggetti accreditati, o attraverso i soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Ispettorato nazionale del lavoro
- INAIL
Relativamente ai soggetti di cui al punto 1), possono erogare i corsi di formazione gli Enti di formazione accreditati e le Aziende Sanitarie Locali, previa autorizzazione regionale a valere sull’avviso pubblico per le attività formative regolamentate.
Informazioni esame abilitante
Requisiti di accesso
Aver compiuto diciotto anni entro la data di scadenza del bando di esame.
Attestato di frequenza rilasciato in esito allo specifico corso teorico-pratico previsto per ciascun grado di patentino.
Componenti della Commissione
Le Commissioni sono istituite dall’Ispettorato territoriale del Lavoro competente e sono composte da:
- due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con funzione di Presidente;
- due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio, o, ove previsto, dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente;
- due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, funzionari tecnici dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro della competente unità operativa territoriale.
Tipologia di prova
Gli esami di abilitazione consistono in prove finalizzate a valutare l’acquisizione delle necessarie conoscenze teorico-pratiche per la conduzione dei generatori di vapore, da effettuarsi su un generatore di vapore soggetto all’obbligo di conduzione.
Attestato rilasciato
Patentino di abilitazione per la conduzione di generatori di vapore.
Il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età.
Amministrazione competente al rilascio del patentino
Ispettorato territoriale del Lavoro competente.
Normativa e atti amministrativi di riferimento
Regionali
- Delibera di GR n. 1481 del 27/09/2021 “Disposizioni per la realizzazione dei corsi di formazione finalizzati all’abilitazione per la conduzione dei generatori di vapore. Decreto ministeriale 7 agosto 2020, n. 94”.
Comunitari e nazionali
-
Decreto ministeriale n. 94 del 7 agosto 2020 (9.71 MB) “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore”.
Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.