Conduttore di impianti termici
Formazione regolamentata
Requisiti di ammissione
Al fine dell’ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:
- maggiore età;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore o, in alternativa, una traduzione giurata del titolo posseduto, che attestino il livello di scolarizzazione.
Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori.
La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento dei crediti formativi. Costituiscono valore di credito formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati. Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (D.G.R. 105/2010). Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.
Durata minima
Il corso di formazione ha una durata minima di 90 ore con un massimo di assenze consentite del 20% del monte ore complessivo.
Contenuti
Le conoscenze indicate costituiscono gli obiettivi formativi del corso di formazione.
- Elementi di termotecnica
- La combustione
- Tecniche di riscaldamento dell’acqua
- Caratteristiche e tipologie degli impianti termici
- Dispositivi di controllo e sicurezza
- Tecniche di regolazione dell’impianto
- Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
- Tecniche di analisi del consumo energetico
- Normativa di settore
- Elementi di manutenzione impianti termici
Soggetto erogatore
I progetti formativi devono essere candidati all’autorizzazione all’interno dei Piani di formazione regionali o provinciali da parte di soggetti attuatori accreditati, in base alle disposizioni previste dalla DGR n. 105/2010 (“Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265.”).
Altri soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati.
Informazioni esame
Requisiti di accesso
Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle ore di formazione previste.
Componenti della Commissione
La Commissione è composta da almeno 3 componenti, individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.
Tipologia di prova
La prova di verifica finale è costituita da:
- prova scritta, effettuabile attraverso test o, in alternativa, una simulazione di una situazione lavorativa volta a verificarne la consapevolezza del ruolo;
- colloquio orale.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza con verifica dell’ apprendimento, valido per l’acquisizione del patentino di abilitazione di 2° grado alla conduzione degli impianti termici, ai sensi dell’art.287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152.
Il mancato superamento della verifica finale consentirà il rilascio di un “Attestato di frequenza” utilizzabile dal candidato per iscriversi ad una successiva verifica organizzata anche da un diverso soggetto attuatore. Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di formazione.
Amministrazione competente al rilascio del patentino
Amministrazione provinciale.
Normativa e atti amministrativi di riferimento
Regionali
- Delibera di GR n. 437 del 16/04/2012 (690.64 KB) “Abilitazione alla conduzione di impianti termici civili, ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. in recepimento dell'Accordo in Conferenza delle regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2011 per la formazione. Disposizioni regionali attuative”
- Delibera di GR n. 105 del 01/02/2010 (906 KB) “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli Standard Formativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265”
- Delibera di GR n. 177 del 10/02/2003 (772.07 KB) “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale”
- Legge regionale n. 3 del 21/04/1999 (482.05 KB) “Riforma del sistema regionale e locale"
Comunitari e nazionali
- Accordo Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 25/05/2011 (18.39 KB)“Linee guida delle regioni per i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici”
- Decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 (411.2 KB) “Norme in materia ambientale”
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 392 del 18/04/1994 (9.83 KB) “Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza”
- Circolare Ministeriale n. 278712 del 29/08/1990 (88.5 KB) “Legge n. 46/1990 recante norme per la sicurezza degli impianti - Parere circa i requisiti tecnico-professionali”
- Legge n. 46 del 05/03/1990 (124.66 KB)“Norme per la sicurezza degli impianti”
Sentenze e pareri
- Parere Num. 107180 del 16/04/2010 (108.83 KB)“Rilascio patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici (art. 287 del D.Lgs. 152/2006)”
Percorso per l'esercizio della professione-attività
Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.