Formazione regolamentata

Insegnante di autoscuola

 

Formazione regolamentata

Requisiti di ammissione ai corsi

I requisiti per conseguire l’abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:

  • età non inferiore a diciotto anni;
  • diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • Patente di guida della categoria B normale o speciale.

Formazione periodica: sono ammessi gli insegnanti abilitati ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 17/2011 e gli insegnanti già abilitati ai sensi della previgente normativa. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione di tali disposizioni comporta la sospensione dell'abilitazione.

Durata
Il corso iniziale è articolato in una parte teorica di 145 ore. Nei corsi di formazione iniziale e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 del DM 17/2011 non è consentito un numero di assenze superiore al dieci per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all'ora intera superiore.
Formazione periodica: 8 ore biennali. Non è consentita alcuna ora di assenza.

Contenuti

  • elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario): 8 ore/ docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a);
  • elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione): 7 ore/ docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a);
  • procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo: 5 ore/ docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a);
  • definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale: 10 ore/ docente: ingegnere o insegnante;
  • definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento: 25 ore/ docente: ingegnere o insegnante
  • disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione): 5 ore/ docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante;
  • autotrasporto di persone e di cose;
  • elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità: 6 ore/ docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a);
  • trasporto delle merci pericolose: 2 ore/ docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a);
  • conducenti e titoli abilitativi alla guida: 7 ore/ docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a) ovvero insegnante
  • norme di comportamento sulle strade: 20 ore/ docente: insegnante;
  • illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni: 5 ore/ docente: soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera a);
  • elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni: 15 ore/  docente: psicologo;
  • stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.: 10 ore/ docente: medico;
  • elementi di primo soccorso: 5 ore/ docente: medico;
  • elementi di fisica: 10 ore/ docente: ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera g);
  • autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante: 5 ore/ docente: insegnante.

Formazione periodica: ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

  • il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
  • i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
  • le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
  • i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.

Estensione dell’abilitazione: l'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3.

Metodologie didattiche
La parte di lezione afferente all’uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l’uso di sistemi multimediali.

Attestato rilasciato
Attestato di frequenza

Soggetti erogatori

I progetti formativi devono essere candidati all'autorizzazione all'interno dei piani di formazione regionali o provinciali da parte di:

  • soggetti attuatori accreditati
  • altri soggetti attuatori non accreditati possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati.

Le Autoscuole ed i Centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del d.lgs. 1992, n. 285/1992 e ss.mm., possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati; pertanto per tali soggetti l’autorizzazione riguarderà il progetto formativo e non i requisiti soggettivi.
Formazione periodica: i soggetti erogatori non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

Accesso ed esercizio della professione/attività

Informazioni esame 

Requisiti di accesso
Il possesso dell’attestato di frequenza da presentare in allegato all’istanza di ammissione all’esame.

Nomina della Commissione
Le Province istituiscono, con proprio regolamento, le Commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991 e dall'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
Tutti i componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.

Componenti della Commissione
Le Commissioni sono composte da esperti nelle materie d’esame designati dai seguenti soggetti:

  • Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designato dal Direttore dell’ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;
  • Regione;
  • Provincia.

Il competente dirigente della Provincia, o suo delegato, presiede la Commissione ed assicura le funzioni di segreteria.

Tipologia di prova
Sono previste 4 prove:

  • 2 scritti,
  • 1 simulazione
  • 1 orale

Contenuti della prova
L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1 e si articola in 4 fasi:

  1. il candidato compila due schede d'esame, di 40 domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
  2. il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  3. il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  4. il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Estensione dell’abilitazione
L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), frequenta il corso di formazione iniziale secondo il programma di cui all'allegato 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 3.

Attestato rilasciato
L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione. 
Estensione dell’abilitazione: l'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

Amministrazione competente al rilascio
Amministrazione Provinciale, settore Trasporti.

 

Normativa e atti amministrativi di riferimento

Regionali

  • Delibera di GR n. 1298/2015 - Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020

Comunitari e nazionali

 

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.

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ultima modifica 2021-02-05T13:06:03+02:00
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