Formazione regolamentata

Istruttore di autoscuola

L'istruttore di guida – ai sensi del DM del 26 gennaio 2011, n. 17 e ss.mm. , art. 5, co. 1. - può essere abilitato a:

  1. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  2. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
  3. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
  4. svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

Formazione regolamentata  

Requisiti di ammissione ai corsi

I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:

  • età non inferiore a ventuno anni;
  • diploma di istruzione di secondo grado;
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • d) patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:

1)  BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

2)  A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

3)  BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);

4)  A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);

5)  BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2).

Durata e obbligo frequenza 

Il corso iniziale è articolato in una parte teorica, comune a tutte le abilitazioni della durata di 90 ore e da una parte pratica la cui durata varia in base della tipologia di abilitazione da conseguire.

Nei corsi di formazione iniziale e di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 del DM 17/2011 e ss.mm.ii. non è consentito un numero di assenze superiore al 10% delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del 10% è arrotondata all'ora intera superiore.

Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica di programma ed eventuali assenze sono recuperate.

Contenuti

parte teorica (90 ore)

  • Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento - 20 ORE
  • Elementi di fisica - 10 ORE
  • Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi - 10 ORE
  • Norme di comportamento sulle strade - 20 ORE
  • Metodiche di insegnamento per allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (tale materia non costituisce oggetto del programma di esame) - 5 ORE
  • Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni - 10 ORE
  • Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento istruttore – 5 ORE
  • Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. – 5 ORE
  • Elementi di primo soccorso – 5 ORE

Parte pratica (lezioni individuali, durata in base al tipo di abilitazione)

  1. Abilitazione per patenti BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) - 26 ORE
  2. Abilitazione per patenti A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) - 32 ORE
  3. Abilitazione per patenti BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) - 32 ORE
  4. Abilitazione per patenti A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) - 38 ORE

Formazione periodica

Sono ammessi gli istruttori abilitati ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 17/2011 e ss.mm.ii. e gli istruttori già abilitati ai sensi della previgente normativa. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso.

Il corso di formazione periodica ha una durata di 8 ore biennali. Nel corso di formazione periodica non è consentita alcuna ora di assenza.
La formazione periodica ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:

  • il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
  • i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
  • le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
  • i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento con particolare attenzione alla formazione degli allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.

Metodologie didattiche
La formazione a distanza è consentita nel limite del 50% del monte ore teorico; il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore ed al massimo per il 10% in modalità asincrona.

Attestato rilasciato
Attestato di frequenza.

Soggetti erogatori

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l’autorizzazione delle attività formative regolamentate.

Le Autoscuole ed i Centri di istruzione automobilistica di cui all'articolo 123, comma 10-bis, lettera a), del D.lgs. 1992, n. 285/1992 e ss.mm., possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati.

Formazione periodica: i soggetti accreditati erogatori non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

Accesso ed esercizio della professione/attività

Informazioni esame (art. 8 del DM 17/2011 e ss.mm.ii)

Requisiti di accesso
Il possesso dell’attestato di frequenza da presentare in allegato all’istanza di ammissione all’esame.

Nomina della Commissione
Le Province/Città Metropolitana istituiscono le Commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991 e dall'art. 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

Tipologia di prova
Sono previste 3 prove:

  • 1 prova scritta
  • 1 prova orale
  • 1 prova pratica

Attestato rilasciato
L’esito positivo dell’esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
Estensione dell’abilitazione: l'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

Amministrazione competente al rilascio
Amministrazione Provinciale/Città Metropolitana, settore Trasporti.

Normativa e atti amministrativi di riferimento

Regionali

Comunitari e nazionali

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.

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ultima modifica 2024-06-07T14:39:17+02:00
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