Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
Come previsto dal D.M. 6/10/09, l'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è in grado di svolgere le seguenti attività:
- controlli preliminari,
- controlli all'atto dell'accesso del pubblico;
- controlli all'interno del locale.
- Formazione regolamentata
- Accesso ed esercizio della professione/attività
- Normativa e atti amministrativi di riferimento
Formazione regolamentata
Requisiti di ammissione
Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:
- età non inferiore ai 18 anni;
- assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi della normativa vigente di riferimento oppure diploma di scuola media inferiore.
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore o, in alternativa, una traduzione giurata del titolo posseduto, che attesti il livello di scolarizzazione.
Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test d'ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori.
Durata minima
Il corso di formazione ha una durata minima di 90 ore con un massimo di assenza consentite del 10% del monte ore complessivo.
Contenuti
Il corso di formazione va articolato in unità formative rapportate alle seguenti aree tematiche:
- area giuridica: 33 ore;
- area tecnica: 30 ore;
- area psicologica-sociale: 27 ore.
Metodologie didattiche
La modalità di formazione a distanza (FAD)/e-learning è ammessa solo per l'area giuridica, purché nel rispetto dei requisiti minimi dettati dalla D.G.R. 105/2010 (par. 9.1.3).
Soggetto erogatore
I progetti formativi devono essere candidati all’autorizzazione all’interno dei Piani di formazione regionali o provinciali da parte di soggetti attuatori accreditati, in base alle disposizioni previste dalla DGR 105/10.
Altri soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati.
L’autorizzazione, esclusivamente finalizzata alla formazione in questione, sarà rilasciata dall’Amministrazione competente, secondo quanto previsto al punto 11.2 dalla citata DGR 105/2010.
Informazioni esame
Requisiti di accesso
Almeno 90% di presenza al corso di formazione.
Componenti della Commissione
La Commissione è composta da almeno 3 componenti individuati tra i docenti ed esperti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.
Tipologia di prova
La prova di verifica è costituita da:
- prova scritta, effettuabile attraverso test o, in alternativa, una simulazione di una situazione lavorativa volta a verificare la consapevolezza del ruolo e le capacità relazionali;
- colloquio orale.
Attestato rilasciato
A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia un Attestato di Frequenza con verifica dell'apprendimento. Tale attestato consente l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009.
Accesso ed esercizio della professione/attività
Informazioni Albo/Elenco
Requisiti professionali
- età non inferiore a 18 anni;
- buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- - non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla Legge 25 giugno 1993, n. 205;
- diploma di scuola media inferiore;
- superamento del corso di formazione di cui all'art. 3.
Registrazione
Il possesso sia della qualifica di “Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone” sia della attestazione della formazione relativa al “Referente per la sicurezza”, oltre alla formazione di cui alla D.G.R 1112/2010, costituisce requisito formativo valido ai fini dell’iscrizione nell’elenco del personale “addetto si servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi” di cui al DM 6 ottobre 2009.
Il Prefetto, competente per territorio, provvede ogni due anni alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti degli addetti.
Amministrazione competente al rilascio
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
Normative e atti amministrativi di riferimento
Regionali
- Delibera di GR n. 1112 del 26/07/2010 (1.58 MB)“Recepimento dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 29/4/2010 per la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del D.M. 6/10/2009”
- Delibera di GR n. 1298/2015 - Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020
- Delibera di GR n. 530 del 19/04/2006 (870.21 KB)“Il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze”
Comunitari e nazionali
- Accordo Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 29/04/2010 (325.79 KB)“Accordo, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell’interno e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la formazione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, per l’iscrizione nell’elenco”
- Decreto ministeriale del 06/10/2009 (54.28 KB) “Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego”
- Legge n. 94 del 15/07/2009 (185.01 KB) “Disposizioni in materia di sicurezza”
Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.