Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016)
Formazione regolamentata
Requisiti di ammissione
Sono ammessi al corso di formazione gli aspiranti all'esercizio del ruolo di Responsabile ai servizi di prevenzione e protezione in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Durata minima
- Modulo A: 28 ore;
- Modulo B comune a tutti i settori produttivi: 48 ore;
- Moduli B di specializzazione:
- B-SP1 Agricoltura-Pesca: 12 ore
- B-SP2 Cave-Costruzioni: 16 ore
- B-SP3 Sanità residenziale: 12 ore
- B-SP4 Chimico-Petrolchimico: 16 ore
- Modulo C: 24 ore
Aggiornamento
Obbligatorio, con cadenza quinquennale: 40 ore
Metodologie didattiche
Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione.
La modalità e-learning è ammessa per il modulo A e per l’aggiornamento, secondo i criteri stabiliti all’allegato II dell’Accordo Stato-Regioni.
L’aggiornamento può avvenire anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, per un numero di ore non superiore al 50% del monte ore obbligatorio dell’aggiornamento (20 ore).
Partecipanti
Massimo 35 partecipanti per corso.
Informazioni Esame
Requisiti di accesso
Sono ammessi alle verifiche di apprendimento coloro che hanno frequentato almeno il 90% del monte ore previsto per ciascun modulo.
Tipologia di prova
Sono previste verifiche intermedie al termine di ciascun modulo:
Modulo A: test a risposta multipla eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento;
Modulo B: test a risposta multipla, prova scritta basata sulla soluzione di casi reali o simulazione attinente il ruolo di RSPP nel contesto lavorativo, eventuale colloquio di approfondimento;
Modulo C: test a risposta multipla e colloquio individuale.
Attestato rilasciato
- Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento (moduli A, B e C)
- Attestato di frequenza (modulo di aggiornamento)
Soggetti erogatori
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 *;
c) le Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
f) l’INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) l’amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **;
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
n) gli ordini e i collegi professionali.
* I percorsi formativi svolti dai soggetti di cui al precedente punto b) devono essere preventivamente candidati all’autorizzazione all’interno del bando regionale relativo alle attività formative non finanziate in base alle disposizioni per la programmazione vigenti, da parte di soggetti attuatori accreditati ai sensi della propria deliberazione n. 177/2003 e s.m.i.; altri soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati.
** Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli organismi paritetici e gli enti bilaterali possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione (prevalentemente o totalmente partecipate). Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009.
Normativa e atti amministrativi di riferimento
Regionali
- Delibera di GR n. 35 del 23/01/2017 (3.13 MB) “Disposizioni per la formazione dei responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione. recepimento accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 7 luglio 2016 - art. 32, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”
Comunitari e nazionali
- Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 (3.83 MB) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Testo coordinato con modifiche D.Lgs. 106/2009)”
- Accordo Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 7 luglio 2016 (2.39 MB) “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”.
Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.