Formazione regolamentata

Street tutor

Come previsto dall’art. 9 della L.R. n. 24/2003 il referente per la sicurezza “street tutor” contribuisce alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi e coopera con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

Formazione regolamentata

Requisiti di ammissione

Al corso possono accedere gli Addetti ai servizi di controllo iscritti nell’elenco tenuto presso la Prefettura successivamente al 31/12/2018.
Gli Addetti ai servizi di controllo iscritti nel suddetto elenco in data antecedente al 01/01/2019 sono esonerati dalla formazione che si ritiene quindi assolta ai fini dello svolgimento dell’attività di Street Tutor.

Durata minima
Il corso di formazione ha una durata di 10 ore con un massimo di assenza consentite del 10% del monte ore complessivo.

Contenuti

Il corso di formazione per lo svolgimento di attività di Street Tutor ha una durata di 10 ore ed è articolato nei seguenti tre moduli:

  1. Le funzioni e le attribuzioni inerenti l’attività di “Street Tutor” – 4 ore
    • Definizione del ruolo
    • Modalità di esplicazione del servizio
    • Inquadramento normativo del referente per la sicurezza
    • art. 9 L.R. 24/2003 – direttive regionali
    • Inquadramento normativo delle imprese dello spettacolo con riferimento al ruolo
    • Come operare e come muoversi sullo spazio pubblico
  2. Norme penali e conseguente responsabilità di chi svolge l’attività di “Street Tutor” – 3 ore
    • Riferimenti normativi di interesse specifico, su Codice Penale e di Procedura Penale con particolare riguardo alla responsabilità penale
    • La facoltà di arresto da parte dei privati – artt. 380-383 CPP
    • I reati che possono avvenire sulla pubblica via
    • La legislazione sulle armi
  3. Collaborazione con le forze di Polizia: modalità e termini – 3 ore
    • Chi sono, cosa fanno e come operano le Forze di Polizia e le Polizie Locali sul territorio
    • La collaborazione con la Polizia Locale nel luogo di lavoro
    • La collaborazione con le Forze di polizia nazionali nel luogo di lavoro

Metodologie didattiche

La modalità di formazione a distanza (FAD)/e-learning è ammessa solo per il modulo 2. “Norme penali e conseguente responsabilità di chi svolge l’attività di “Street Tutor” (3 ore), nel rispetto dei requisiti dettati dalla DGR n. 1298/2015.

Verifica finale

Alla verifica finale accede chi ha frequentato almeno 90% di presenza al corso di formazione.
La verifica consiste nella somministrazione di un test, eventualmente integrato da un colloquio.

Componenti della Commissione

La commissione è composta da 3 componenti, individuati tra i docenti impegnati nel corso, tra cui il coordinatore del percorso formativo.

Attestato rilasciato

A seguito del superamento della prova di verifica finale si rilascia un “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”.

Soggetto erogatore

Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.

Altri Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati.

I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l’autorizzazione delle attività formative regolamentate non finanziate.

Accesso ed esercizio della professione/attività

L'attività di “Street Tutor” è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui l’addetto esercita la propria mansione per la prima volta e ha validità su tutto il territorio regionale.

La richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dalla persona che la richiede e va indirizzata al Comune nel cui territorio intende esercitare l’attività per la prima volta.

A tale richiesta va allegata una foto in formato tessera o equivalente informatico ed una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante:

  • l’iscrizione nell’elenco, tenuto presso la Prefettura, per l’esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  • il possesso dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento allo specifico corso, fatto salvo l’esonero per coloro i quali siano già iscritti all’elenco tenuto presso la Prefettura, per l’esercizio di addetto ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, alla data del 31/12/2018 compreso.

Normativa e atti amministrativi di riferimento

Regionali

 

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.

Azioni sul documento

ultima modifica 2021-10-08T14:37:18+02:00
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