Tecnico competente in acustica
Formazione regolamentata
Requisiti di accesso ai corsi
- laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico di cui alle classi individuate all’Allegato 2, parte A, del D,lgs. n. 42/2017
Durata
La durata del corso è di 180 ore minime, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche.
Ai fini dell’accesso alla verifica finale è stabilito un obbligo di frequenza di almeno l’80% del monte ore complessivo. Per i moduli di esercitazioni pratiche l’obbligo di frequenza è del 100%.
Obiettivi formativi
Acquisizione delle conoscenze previste dai seguenti moduli didattici:
- Fondamenti di acustica
- La propagazione del suono e l’acustica degli ambienti confinati
- Strumentazione e tecniche di misura
- La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale
- Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari
- Il rumore delle infrastrutture portuali e aeroportuali
- Altri regolamenti nazionali e normativa dell’Unione Europea
- I requisiti acustici passivi degli edifici
- Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento e il controllo delle emissioni sonore
- Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro
- Acustica forense
- Esercitazioni pratiche sull’uso dei fonometri e dei software di acquisizione
- Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli edifici
- Esercitazioni pratiche sull’uso dei software per la propagazione sonora.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, valido ai fini dell’abilitazione per tecnico competente in acustica.
Aggiornamento periodico
Il tecnico competente ha l’obbligo di partecipare ad attività formative di aggiornamento nell’arco di cinque anni dalla data di pubblicazione nell’elenco dei tecnici competenti.
La durata minima dell’aggiornamento quinquennale è di 30 ore, da distribuire nell’arco di almeno tre anni.
Soggetti erogatori
Possono realizzare i corsi di formazione abilitanti e di aggiornamento gli enti di formazione professionale accreditati, le Università, gli enti di ricerca, gli istituti di ricerca, gli ordini ed i collegi professionali, previa autorizzazione da parte della Regione.
Altri enti di formazione non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i soggetti attuatori accreditati.
Normativa e atti amministrativi di riferimento
Regionali
- Delibera di GR n. 2135 del 10/12/2018 - Disposizioni attuative per la formazione del tecnico competente in acustica. D.Lgs. n. 42/2017
- Delibera di GR n. 491 del 09/04/2018 - Attuazione del decreto legislativo n. 42/2017 in materia di tecnico competente in acustica
Comunitari e nazionali
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161
- Sito ENTECA - Documentazione prodotta dal Tavolo tecnico nazionale di coordinamento
Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.