Fase 2: dal 18 maggio possono ripartire i tirocini extracurricolari

Consentito il riavvio dei percorsi formativi nei casi in cui ci sia accordo tra tirocinante, soggetto promotore e soggetto ospitante

Il Presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini ha firmato un’ulteriore ordinanza in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria che consente, a partire dal 18 maggio, il riavvio dei tirocini extracurricolari interrotti a causa dell’epidemia da Covid-19.

I tirocini possono riprendere laddove ci sia accordo sul riavvio da parte del soggetto promotore, di quello ospitante e del tirocinante. Per poter tornare a svolgersi in presenza, il tirocinio deve rispettare tutte le indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro dove si realizza l’attività.

Resta comunque in vigore la possibilità di avviare o di proseguire i percorsi formativi con modalità a distanza.

I tirocini per cui è valido il punto 4 del Decreto del Presidente sono esclusivamente i tirocini extracurricolari, autorizzati o autorizzabili dall’Agenzia Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi della L.R. n. 17/2005 e ss.mm. e ii. 

Modalità attuative della ripresa

L’Agenzia regionale per il lavoro con determinazione 810/2020 precisa le modalità attuative della ripresa disposta dall’Ordinanza del 17 maggio e della nota esplicativa che la Presidenza della Giunta regionale ha pubblicato in data 18/05/20 sul portale regionale.

In particolare si sottolinea che, fino al termine dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19:

  • la sospensione dei tirocini può essere prolungata qualora non sia possibile la ripresa immediata presso il soggetto ospitante;
  • permane la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza;
  • non sarà possibile la ripresa dei tirocini o l’avvio di nuovi tirocini in presenza qualora non sia possibile per il soggetto ospitante garantire il rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali di sicurezza previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l’attività e/o qualora i soggetti coinvolti non siano disponibili alla ripresa o all’avvio del tirocinio in presenza;
  • sono confermate le modalità di svolgimento dei tirocini con modalità alternative alla presenza presso il soggetto ospitante.

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    ultima modifica 2022-09-09T08:45:36+01:00
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