FAQ

FAQ per gli operatori

Generali

  • Quali sono le modalità di comunicazione e i loghi da utilizzare nel Programma GOL?

Il piano di comunicazione relativo al Programma GOL è consultabile nella pagina Documenti della sezione GOL su Formazione e lavoro.

Il logo del soggetto realizzatore può essere aggiunto, in una posizione che non confonda i destinatari rispetto alla titolarità del piano attuativo regionale, quindi, il nostro suggerimento è quello di posizionarlo in basso.

Per informare in modo chiaro il pubblico, sottolineiamo l'importanza di fare riferimento alla procedura da seguire per aderire al Programma, che richiede, quale primo e indispensabile passaggio, il contatto con il Centro per l'impiego di riferimento. Sul portale dell'Agenzia regionale per il lavoro le indicazioni su come partecipare al Programma GOL.

  • Quali sono gli obblighi di comunicazione e informazione previsti per le operazioni finanziate nell’ambito del Programma GOL?

Per le operazioni Cluster 2, 3 formazione e Cluster 4 approvate a valere sugli Avvisi di cui alle DGR nn. 2175/2022, 2176/2022, 1316/2022 e 1751/2024 si rinvia a quanto specificato dalla Nota prot. 1378682.U del 18/12/2024. 

Per le operazioni Cluster 1, 2 e 3 PRESTAZIONI approvate a valere sugli Avvisi di cui alle DGR nn. 1133/2022, 18/2023 e 676/2024 si rinvia a quanto specificato dalla Nota Prot. 0145818.U del 14/02/2025.

Entrambe le note sono reperibili nella pagina di Gestione e controllo del Programma GOL. 

  • Quando vengono inserite in SIFER le anagrafiche degli utenti?

All’avvio della prima misura, attraverso il web service, le anagrafiche passano da SILER a SIFER.

  • Dove è possibile reperire la documentazione e la modulistica relativa all’attuazione del Programma GOL?

Si rimanda a questo link del portale FormazioneLavoro.

Misure di orientamento/accompagnamento

  • Nelle misure di orientamento/accompagnamento (tipologie OS, AAL, ATT, SA) in che proporzione, rispetto alle ore da svolgere in presenza, è possibile svolgere attività strumentali e preparatorie? È previsto un tetto massimo di ore?

No, non è prevista una percentuale né un tetto massimo per le attività strumentali e preparatorie. Preme evidenziare che le attività erogate non in presenza devono comunque essere finalizzate agli obiettivi della misura e pertanto direttamente riconducibili a un servizio reso alle persone.

Le attività preparatorie, strumentali e conseguenti al servizio rivolto all’individuo, in assenza della persona, devono essere pertanto essere realizzate dalle professionalità previste dalle disposizioni vigenti per l’erogazione del servizio in presenza. Quanto sopra per confermare che tali attività non sono riconducili ad attività amministrative o gestionali.

Per l’orientamento specialistico non sono ammesse attività preparatorie precedenti il primo incontro con l’utente.

Per le misure AAL e ATT sono invece ammesse attività preparatorie precedenti il primo incontro con l’utente, anche nel caso in cui lo stesso non si presenti all’appuntamento e la misura si interrompa senza alcuna firma in presenza.

  • In fase di registrazione sul diario di bordo delle suddette attività, è corretto riempire la cella relativa alla firma dell’utente con la dicitura “attività strumentali e preparatorie”?

Sì, è corretto oppure si può lasciare la cella in bianco.

  • Come compilare il diario di bordo in caso di erogazione di misure a distanza in modalità sincrona?

Come indicato nella nota inviata ai Soggetti realizzatori, Prot. 17/02/2023.0153235.U, dall'1/03/2023 ai sensi della DGR 112 del 30/01/2023, l’esperto deve compilare e firmare il diario di bordo e indicare in nota che l’attività è svolta a distanza, non serve la firma del partecipante. È fatto salvo quanto realizzato entro e non oltre il 28/02/2023 in attuazione delle precedenti indicazioni operative.

  • In alcune misure, è possibile svolgere "attività di gruppo"?

No, tutte le misure e le prestazioni sono esclusivamente da erogare in forma individuale come previsto e disposto negli avvisi di cui alle DGR n. 1133/2022 e DGR n. 1316/2022.

  • È possibile attivare attività registrata con il ROL (registro elettronico delle presenze)?

Attualmente non è possibile ed è pertanto necessario utilizzare documentazione cartacea di registrazione delle presenze vidimata.

  • La misura di ''Accompagnamento e tutoraggio tirocini'' viene remunerata a tirocinio terminato. Qualora il tirocinio si interrompesse anticipatamente l'azione è ugualmente remunerata?

Sì, le ore di accompagnamento sono riconosciute fino al termine del tirocinio, anche nel caso in cui il tirocinante non raggiunga le 45 giornate di presenza.

  • Nel caso di sedi diverse di svolgimento dell’attività è possibile utilizzare un diario di bordo per sede?

Il diario di bordo è intestato a un solo utente, ma nel caso di sedi diverse di svolgimento dell’attività è possibile vidimare un diario di bordo per ogni sede. 

Misura incontro domanda/offerta

  • Nel caso di un contratto della durata di almeno 6 mesi, il soggetto realizzatore deve monitorare allo scadere dello stesso che effettivamente si siano svolti i 6 mesi senza interruzioni?

No, la condizione per la remunerabilità è l’attivazione di un contratto nelle fattispecie previste dal bando entro il termine di un mese dalla scadenza del programma.

  • Quali sono i contratti di lavoro non ammissibili?

Non sono ammessi a contributo tra le fattispecie contrattuali la somministrazione e qualsiasi contratto di lavoro stipulato con Pubbliche Amministrazioni. Non sono altresì ammessi a contributo i contratti a chiamata o a intermittenza e comunque tutti quei contratti in cui non si possa riscontrare la durata minima di 6 mesi. 

  • In merito alla relazione da presentare per remunerare la misura, è disponibile un apposito format?

Sì, il format è disponibile in questa pagina - Modulistica 

Indennità di frequenza

  • Nelle operazioni cluster 4 l’indennità di tirocinio è cumulabile con la NASPI e/o con il reddito di cittadinanza?

Sì, è cumulabile.

Si specifica tuttavia che per la NASPI (trattandosi di indennità finanziata con risorse pubbliche) la somma derivante da NASPI e indennità di partecipazione al tirocinio non può superare l’indennità massima prevista per lo specifico tirocinio (450/200 euro) se l'indennità è finanziata con risorse pubbliche.

Attività in videoconferenza

  • In sede di presentazione di una domanda di rimborso, quale documentazione deve essere fornita alla PA in caso di erogazione a distanza delle misure del programma, cioè attraverso l’impiego di una piattaforma informatica?

Ai sensi della DGR 112/2023, l’erogazione a distanza delle misure del programma è ammessa solo in modalità sincrona, cioè in copresenza per videoconferenza, attraverso l’impiego di una piattaforma informatica che renda possibile documentare:

  • la data,
  • la durata e lo svolgimento delle attività,
  • gli identificativi di contatto delle persone intervenute.

Dovranno, pertanto, essere utilizzate piattaforme informatiche che permettano l’estrazione di report che contengano tutte le informazioni sopra indicate ossia: la durata complessiva comprese le eventuali disconnessioni, gli indirizzi e-mail delle persone intervenute (docente/esperto e utente), nonché il richiamo all’attività svolta. Gli stessi report generati dalla piattaforma dovranno essere tenuti agli atti in formato non modificabile (ad esempio in PDF) muniti di timbro e firma o in alternativa di firma elettronica.

Al fine di consentire la verifica dell’identità dell’esperto e dell’utente registrati nei report della piattaforma, l’operatore (esperto) sarà comunque tenuto a registrare nei diari di bordo che lo svolgimento dell’attività ha avuto luogo da remoto, apponendo la propria firma e riportando l’indirizzo e-mail con cui ha effettuato il collegamento, mentre non sarà necessaria alcuna firma da parte dell’utente e sarà necessario riportare solo l’indirizzo e-mail con cui lo stesso si è collegato.

Allo stesso modo, nei registri l’operatore (coordinatore o tutor) dovrà rendere noto che la lezione è avvenuta da remoto, annotando gli indirizzi e-mail delle persone intervenute alla videoconferenza.

È sempre comunque necessario tenere agli atti la documentazione che prova la corrispondenza tra l’identificativo di contatto delle persone intervenute sulla piattaforma e le anagrafiche degli utenti e degli esperti.

Si ricorda che la spesa relativa all’erogazione del servizio da remoto sarà ammissibile previa verifica della reportistica delle piattaforme informatiche utilizzate per un campione del 5% delle ore documentate come indicato sopra.  

Si ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto dalla DD n. 23125/2023 per le lezioni in cui le presenze sono registrate tramite ROL si ritiene superato il controllo di conformità della reportistica web prodotta in caso di erogazione del servizio formativo in videoconferenza; tuttavia, è opportuno che i report delle connessioni rilasciati dalla piattaforma web utilizzata per lo svolgimento delle lezioni in videoconferenza vengano conservati, a maggior tutela del soggetto attuatore, come da Nota Prot. 1303503.U del 26/11/2024.

La nota è reperibile nella pagina di Gestione e controllo del Programma GOL

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