Apprendistato

Orientamenti sulla gestione della formazione per l’apprendistato professionalizzante

(Determina n. 1087/2013)

FINANZIAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

  • E’ possibile inserire nella lettera di conferimento di incarico anche costi aggiuntivi a carico del datore di lavoro per la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali di cui al Catalogo regionale?
    Non è possibile richiedere quote aggiuntive ai datori di lavoro per la formazione di cui al catalogo regionale che dovrà essere svolta dai propri apprendisti, in quanto la DGR n. 1150/2012 riporta al punto 10 una precisazione riguardante il finanziamento della quota annuale ed in particolare che "l'assegno formativo finanzia la quota annuale individuale di partecipazione all'attività formativa presente all'interno del catalogo regionale".

ELENCO ASSEGNI FORMATIVI FORMATO XLS

  • Posso inviare la richiesta di attribuzione del voucher prima dell’assunzione dell’apprendista?
    No. il programma formativo individuale per la formazione trasversale e di base è parte costitutiva del piano formativo individuale dell'apprendista a cui è obbligato il datore di lavoro. Tale obbligo si costituisce al momento dell'assunzione, ne consegue che l'invio della richiesta di attribuzione del voucher deve essere inviata a decorrere dalla data dell'assunzione stessa, in quanto potrebbero accadere eventi che rischiano di modificare o annullare il rapporto di lavoro stesso.
  • Su richiesta del datore di lavoro, è possibile modificare il percorso formativo dell’apprendista successivamente all’invio alla Regione della richiesta di attribuzione del voucher?
    No. Dal momento che azienda ed apprendista hanno confermato il progetto formativo individuale attraverso la sottoscrizione del piano formativo, non è possibile modificare il progetto formativo successivamente all’invio alla Regione della richiesta di attribuzione del voucher.
  • E’ necessario inviare un elenco ogni volta che si procede ad un’attribuzione oppure è meglio aspettare di averne un certo numero ed inviare poi un elenco cumulativo? E’ a discrezione del SG? 
    Gli elenchi degli assegni formativi devono essere inviati prima dello svolgimento dell’attività formativa in aula, la modalità di invio singolo o dell’elenco cumulativo è definita dal Soggetto gestore sulla base dei calendari degli interventi formativi.
  • Nell’Elenco Assegni Formativi Attribuibili, l’ID Modulo 01 – 02 – 03 … ha un’accezione cronologica di svolgimento? Oppure ID “1616 Organizzazione e Pianificazione del lavoro” se è il modulo 01 di un apprendista può essere il modulo 04 relativo ad un altro apprendista?
    Il numero del modulo da indicare nell’elenco degli assegni formativi non è collegato al periodo di svolgimento degli interventi formativi; il soggetto gestore deve compilare tutti i campi relativi ai moduli in maniera consequenziale  partendo dal modulo 1 e proseguendo senza lasciare spazi nel file. Quindi il codice del modulo 1 per un apprendista può in definitiva essere il modulo 4 di un altro. I codici da inserire nel file excel sono quelli previsti nel percorso formativo definito al momento della presa in carico dell’apprendista.
  • Come si deve identificare il numero ID voucher?
    In questa prima fase il voucher va indicato nella seguente forma: Cod. org / ID voucher/anno.

MODELLO A

  • Con quale tempistica bisogna inviare il Modello A nel caso di invio dell’elenco per ogni singolo apprendista?
    Il modello A deve essere inviato ogni volta che si invia l’Elenco degli assegni formativi anche nel caso in cui l’Elenco contenga il nominativo di un solo apprendista.


TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ALLA REGIONE

  • Per l’invio della documentazione alla Regione tramite posta elettronica, posso utilizzare il mio indirizzo di posta elettronica come referente Sifer e non per PEC?
    Sì. E’ possibile inviare gli allegati da un indirizzo di posta elettronica non certificata alla PEC del Servizio regionale competente solo se chi invia è dotato di firma digitale.

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

  • La dichiarazione dell’azienda in merito a tutte le informazioni necessarie per individuare il rischio specifico sulla sicurezza può essere sostituita dalla lettera di incarico integrata con le informazioni sulla la categoria di rischio. e l’eventuale formazione sicurezza già svolta?
    Le informazioni necessarie al Soggetto formativo per attivare la formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dall’Accordo Stato/Regioni possono essere contenute anche nella lettera d’incarico, purché la stessa sia sottoscritta anche dal legale rappresentante dell’azienda e contenga tutte le informazioni relative al rischio specifico. I crediti formativi sulla sicurezza posseduti dall’apprendista devono essere formalizzati
  • Al punto 4.3 Verifiche ispettive in loco cosa si intende per “documento attestante la valutazione dei rischi specifici sottoscritta dall’Azienda e dal Soggetto Gestore?
    Il Soggetto Gestore non può prendersi la responsabilità di sottoscrivere una valutazione dei rischi dell’azienda, ma solo prendere atto di quanto l’azienda comunica.
    Infatti è l’azienda che fornisce le indicazioni al soggetto gestore, e le sottoscrive in occasione delle lettera di conferimento di incarico sottoscritta dall’azienda stessa. Il Soggetto gestore ne prende atto per la predisposizione del percorso formativo e del quantitativo delle ore di formazione sulla sicurezza da erogare all’apprendista.
  • E’ possibile inserire in “un’aula per la formazione sulla sicurezza dedicata agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del  TU D.lgs. 167/2011, anche altri lavoratori assunti con tipologie contrattuali diverse, compresi gli apprendisti assunti ai sensi dall’art. 49 del D.lgs. 276/2002?
    Non è rilevante la compresenza in aula di utenti non titolari di voucher per l’apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.lgs. 1672011, per una parte o per tutta la durata del corso; quello che è invece fondamentale è che il corso frequentato da titolari di tali voucher, anche solo per una sua parte, non sia finanziato da contributi pubblici o privati a copertura delle spese relative al corso stesso. 


GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DEGLI APPRENDISTI AL PERCORSO FORMATIVO

  • Le regole definiscono che per il voucher è erogabile al raggiungimento dell’80% della frequenza dell’apprendista al percorso formativo predefinito, in presenza di assenze per giusta causa. Cosa succede nel caso in cui le assenze non rientrano nelle casistiche della giusta causa individuate dalle regole regionali?
    Ai fini dell’erogazione del voucher, tutte le assenze non giustificate o quelle giustificate che superano il 20% del percorso formativo devono essere recuperate.

PUBBLICAZIONE SUL SITO/APPLICATIVO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA E DELLA COMPOSIZIONE DELLE AULE

  • Con quale tempistica dovranno essere pubblicate le informazioni sull’avvio dei percorsi formativi e sulla composizione delle aule?
    Al fine di consentire una più efficace programmazione delle attività di controllo, si ritiene più opportuno che la pubblicazione delle informazioni sull’avvio dei percorsi formativi e sulla composizione delle aule avvenga con qualche giorno di anticipo rispetto all’avvio delle stesse.
  • Con quale periodicità devono essere calendarizzate le attività?
    Al fine di consentire una più efficace programmazione delle attività di controllo, si ritiene più opportuno che la pubblicazione delle informazioni sull’avvio dei percorsi formativi e sulla composizione delle aule avvenga con qualche giorno di anticipo rispetto all’avvio delle stesse.
  • Con che tempistica vanno pubblicate sul sito/applicativo del Soggetto gestore le variazioni di calendari?
    Le variazioni dei calendari devono essere pubblicate sul sito/applicativo sul sito del Soggetto Gestore entro le 8 del mattino della stessa giornata.
  • Se in aula sono presenti un numero di partecipanti inferiore al numero previsto nella pubblicazione occorre inviare una comunicazione in merito?
    Se in aula sono presenti un numero di partecipanti inferiore al numero previsto nella pubblicazione non è necessario fare alcuna comunicazione in merito. Infatti per i controlli fanno fede gli identificativi dei voucher previsti dai Soggetti gestori nelle diverse giornate di lezione in aula. Se nel corso dei controlli risultano assenti alcuni apprendisti sarà richiesta la documentazione relativa alla giusta causa. Sulle relative schede presenza bisogna inserire la sigla GC nella giornata corrispondente.

SCHEDA PERCORSO INDIVIDUALE

  • Si può modificare la Scheda Percorso Individuale con informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate dalla Regione, quali ad esempio il codice fiscale dell’apprendista e dell’azienda?
    La scheda Percorso Individuale rappresenta un format definito dalla Regione per individuare le  informazioni ritenute obbligatorie,  possono quindi essere aggiunte ulteriori informazioni ritenute utili dal Soggetto formativo.
  • La vidima che il legale rappresentante del Soggetto gestore deve apporre sulla Scheda Percorso Individuale deve essere apposta per esteso o sono sufficienti le iniziali?
    Deve essere una firma leggibile e chiaramente riconducibile al legale rappresentante del Soggetto gestore.
  • La numerazione progressiva della Scheda Percorso Individuale è per apprendista? Se, ad esempio, aggiungendo righe riusciamo a stampare una sola Scheda per apprendista, la numerazione progressiva es 1-40 corrisponderà a 40 apprendisti. Va bene? 
    Il format predisposto dalla RER contiene il set minimo di informazioni. Se il soggetto gestore aggiunge altre righe tali per cui si riescono ad inserire tutte le giornate relative alle 40 ore allora ogni scheda corrisponde ad un apprendista. Se invece per ogni apprendista dovessero essere necessarie più schede chiaramente la numerazione delle stesse può non essere consequenziale.

ADEMPIMENTI ASSICURATIVI

  • Gli apprendisti che partecipano alla formazione in aula devono essere assicurati all’INAIL?
    Sono in orario di lavoro e mai in precedenza sono stati assicurati all’Inail da parte del Soggetto Gestore.
    Gli apprendisti frequentano i percorsi formativi in orario di lavoro, per questo motivo l’azienda deve estendere la copertura assicurativa per consentire lo svolgimento della formazione fuori dalla sede aziendale. Quindi l’INAIL non è a carico del soggetto gestore.

 

FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI STAGIONALI

  • Per gli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato stagionale possano far valere crediti formativi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, si possono ridurre le ore della formazione trasversale, così come avviene per gli apprendisti non stagionali?
    Trattandosi di contratti di apprendistato di breve durata per i quali la DGR 775/2012 ha previsto una riduzione delle ore di formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, si ritiene che nel caso in cui si sia in presenza di crediti sulla sicurezza, le relative ore di formazione dovranno essere sostituite con i moduli trasversali presenti nel catalogo.
  • Qual è il valore del voucher nel caso in cui ad un apprendista stagionale venga erogata un numero di ore di formazione superiore a quella prevista dalla normativa regionale?
    Per l'apprendistato stagionale il valore del voucher corrisponde a quello previsto rispetto alla durata del contratto di lavoro (V. DGR 1150/2012), e non al numero di ore di formazione effettivamente erogate (se superiori).
    Es.: un apprendistacon un contratto di apprendistato stagionale di due mesi è soggetto alla formazione trasversale e di base di 10 ore. Nel caso frequentasse un percorso di 16 ore spetterebbe un voucher del valore di 120 euro. Per quanto riguarda l'erogazione del voucher apprendisti stagionali e non: il calcolo va effettuato sul monte ore previsto; ad es: 10 ore di formazione stagionale - che diventano 12 obbligatori: il voucher è erogato sulle 10 ore ossia:  min. 7 ore di sicurezza (90% di 8 ore) e min. 80% sulle ore trasversali (2x0.80= 2 ore). Quindi il voucher è erogabile se ha svolto 9 ore minimo.


FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI DA “AZIENDE MULTI LOCALIZZATE” IN SEDI OPERATIVE/DI LAVORO NEI TERRITORI EXTRA REGIONALI

  • Se un’azienda che ha la sede legale in un Emilia-Romagna assume un apprendista in una sede operativa o di lavoro situata in altra Regione, questo apprendista può partecipare ai percorsi formativi del catalogo regionale dell’offerta formativa per l’apprendistato professionalizzante?
    Il voucher relativo alla formazione trasversale e di base è erogato solamente agli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante, a decorrere dal 26 aprile 2012, in sedi operative o di lavoro ubicate in Emilia-Romagna.
    Se un'azienda sceglie di aderire all’offerta formativa contenuta nel catalogo regionale per apprendisti assunti in territori extra regionali, lo fa sotto la propria responsabilità e senza il diritto per l’apprendista ad usufruire del finanziamento regionale.


MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

  • E’ possibile erogare la formazione agli apprendisti il sabato anche se non è un giorno di lavoro?
    Il Testo Unico dell'apprendistato prevede che le modalità di erogazione della formazione siano  regolate dal CCNL o dall'accordo interconfederale nazionale che ha recepito la nuova disciplina, pertanto è la contrattazione collettiva di riferimento che interviene su quando la formazione debba essere effettuata. Si ritiene comunque, salvo se disposto diversamente dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, che la formazione per gli apprendisti (sia quella contrattuale che quella pubblica per l’acquisizione di competenze trasversali e di base) sia parte costitutiva del rapporto di lavoro con l’apprendista e obbligatoria per il datore di lavoro,  e che quindi vada realizzata durante l’orario di lavoro.
  • E’ possibile per 2 o più Soggetti gestori che sono presenti nel catalogo regionale con gli stessi  moduli formativi poter utilizzare contemporaneamente la stessa sede per l’erogazione della formazione agli apprendisti, se pur seguiti da tutor formativi diversi?
    Premesso che la formazione deve essere realizzata esclusivamente presso le sedi inserite nell’offerta formativa presente nel catalogo regionale, si ritiene alquanto difficile verificare che i Soggetti gestori abbiano presentato gli stessi moduli non essendo previsto uno standard di contenuti, in quanto trasversali tra più qualifiche della stessa area o di più aree. Le proposte formative presenti nel catalogo vanno pertanto attivate, così come presentate e validate, ogni qualvolta  qualcuno selezioni la proposta  anche per un solo apprendista.
  • E’ possibile svolgere le attività formative presso sedi occasionali costituite da strutture con le quali il Soggetto gestore ha stipulato apposita convenzione?
    La formazione può essere svolta sia nelle sedi accreditate che nelle sedi occasionali a condizione che tali sedi siano presenti nell'offerta validate dalla Regione.
  • Nel caso in cui un apprendista abbia già frequentato in precedenza un corso per esempio su  HACCP (o sul altro argomento), può essere riconosciuto come credito e quindi decurtato dal monte ore di formazione trasversale e di base?
    La normativa regionale prevede che solo i crediti sulla formazione sulla sicurezza possono essere decurtati dal monte ore previsto. In questo caso l’apprendista ed il datore di lavoro potranno scegliere tra gli altri moduli disponibili nell’offerta formativa.


EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI ASSUNTI DAI SOGGETTI FORMATIVI GESTORI DELLA FORMAZIONE DI CUI AL CATALOGO REGIONALE

  • Un Ente di formazione presente nell’offerta formativa pubblica di cui al Catalogo regionale può erogare la formazione per l’acquisizione delle competenze trasversali e di base ad un proprio apprendista?
    La formazione per l’acquisizione delle competenze trasversali e di base deve essere effettuata all’esterno dell’azienda, pertanto si ritiene opportuno, anche per maggiore trasparenza, che debba essere svolta da un Ente di formazione diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro di apprendistato.
    La stessa regola si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro sia un’azienda sottoposta a controllo e coordinamento di un Ente di formazione presente nel Catalogo.


DURATA DELLA FORMAZIONE TRASVERSALE E DI BASE PER CONTRATTI DI APPRENDISTATO NON STAGIONALI DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO

  • La riforma del mercato del lavoro (cosiddetta Fornero) ha individuato in sei mesi la durata minima del contratto di apprendistato. In caso di contratti di apprendistato di durata inferiore all’anno è possibile riproporzionare il monte ore della formazione trasversale e di base (40 ore) rispetto alla durata?
    No. la delibera regionale n. 775/2012 prevede un monte ore di formazione trasversale e di base  inferiore alle 40 ore annue solamente per i rapporti di apprendistato stagionali inferiori a quattro mesi, per tutti gli altri rapporti di lavoro di apprendistato non stagionali non è prevista alcuna decurtazione oraria di tale formazione che dovrà essere sempre n. 40 annue, ad eccezione della prima annualità solo nel caso in cui sia già stata svolta in tutto od in parte la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
    Si precisa che il Ministero del Lavoro, con propria circolare n. 5 del 21 gennaio 2013 (scaricabile anche nella sezione normativa nazionale dell’apprendistato nel sito https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it), ritiene che non è possibile instaurare un rapporto di apprendistato nel caso in cui il lavoratore abbia svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica “contrattuale” oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Tale conclusione è dettata dalla necessità che il precedente rapporto di lavoro, sotto il profilo dell’acquisizione delle esperienze e delle competenze professionali, non abbia a prevalere sull’instaurando rapporto di apprendistato.


ETÀ ANAGRAFICA DI ASSUNZIONE DELL’APPRENDISTA

  • Può capitare che i datori di lavoro ci conferiscano incarichi per apprendisti che superano i trent’anni al momento dell’assunzione. E’ possibile assumere un apprendista ultratrentenne con il contratto di apprendistato professionalizzante?
    Il Testo Unico dell’apprendistato prevede che è possibile assumere con il contratto di apprendistato i lavoratori iscritti in lista di mobilità a prescindere dall’età anagrafica posseduta dal lavoratore stesso al momento dell’assunzione. La normativa precedente che prevedeva la possibilità di assumere un lavoratore che aveva superato i limiti di età, proveniente da un precedente rapporto di apprendistato non portato a termine, è stata abrogata e non esistono interpretazioni precise al riguardo.
  • Se un apprendista assunto ai sensi del D.lgs. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato) compie la maggiore età durante il periodo formativo dell’apprendistato (e quindi dopo la data di assunzione), quando può essere inserito nei percorsi formativi trasversali e di base? E come ci si regola per la formazione sulla sicurezza dell’accordo Stato-Regione? Va comunque effettuata entro i 60 giorni previsti dall’Accordo stesso?
    Premesso che per tutte le tipologie contrattuali la formazione sulla sicurezza i 60 giorni decorrono dalla data di assunzione, il catalogo dell'apprendistato professionalizzante di cui alla DGR 1150/2012 è destinato ai giovani assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 4 del Dlgs 167/2011, il requisito di età previsto per l’accesso a questa tipologia di apprendistato è 18 anni (e fino ai 30 anni non compiuti), è possibile inoltre assumere con l’apprendistato professionalizzante anche un ragazzo di 17 anni in possesso di una qualifica professionale (per qualifica professionale si intende una qualifica dell'obbligo di istruzione). Per questi ultimi non è necessario attendere il compimento della maggiore età per avviare la formazione.
    I minorenni (ad eccezione dei diciassettenni con qualifica professionale) possono essere assunti solo con il contratto di apprendistato per la qualifica o diploma professionale di cui all'art. 3 del Dlgs 167/2011, per i quali la Regione ha messo a disposizione, in questa prima fase di attuazione, i percorsi di IeFP per il conseguimento dell'obbligo di istruzione.
    Quindi gli apprendisti che alla data di assunzione erano ancora minorenni (sempre con la eccezione dei 17enni con qualifica professionale) non potranno essere presi in carico dagli enti accreditati per l'apprendistato per lo svolgimento di percorsi formativi trasversali e di base.

 

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ultima modifica 2022-09-09T09:40:13+02:00
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