Domande frequenti sul bando

Aggiornamento 15/11/2022

1. All’interno del modulo di richiesta di finanziamento a pagina 4 si riporta testualmente: “di tenere agli atti e rendere disponibili in fase di controllo e rendicontazione gli atti da cui risulti l’applicazione del medesimo sistema tariffario e degli stessi criteri per l’accesso in vigore per i restanti servizi educativi pubblici” si chiede di specificare cosa si intende e se può essere corretta l’interpretazione che a tutte le tipologie di servizi anche con differenti modalità di gestione va applicato il piano tariffario dei servizi educativi a gestione diretta.

L’interpretazione formulata non è corretta. Quanto riportato nel modulo di richiesta di finanziamento va necessariamente letto in combinato con l’articolo 5 del bando: “Ferma restando l’applicazione del regolamento per l’accesso e del sistema tariffario vigente del Comune/Unione” e all’art. 4: “Ai nuovi posti inoltre dovranno essere applicate le medesime condizioni d’accesso e rette vigenti nell’anno educativo 2022/2023 nei servizi educativi dal Comune/Unione di riferimento”.

Nel dettaglio si specifica che anche ai nuovi posti attivati, a valere del finanziamento di cui alla DGR 1975/2022, andranno applicate le medesime condizioni tariffarie già vigenti nel Comune che possono avere differenziazioni per tipologia e sistema di gestione, ma non nell’ambito delle medesime.

2. Si chiede di specificare cosa si intende per: “I singoli posti attivati potranno essere fruiti da singoli bambini che frequentino tutto l’anno educativo o da più bambini che si succedono in caso di ritiri e subentri assicurando periodi di iscrizione al servizio per durate almeno di 10 mesi salvo la fattispecie di riduzione proporzionale del contributo già indicata al punto precedente del presente avviso”.

Considerando che la richiesta di finanziamento fa riferimento all’ampliamento dell’offerta nell’ambito dei servizi educativi, e pertanto al singolo posto nuovo attivato, il contributo assegnato sarà oggetto di rendicontazione sul singolo posto, il quale potrà essere occupato nel corso dei mesi anche da più bambini, mai contemporaneamente, i quali si potranno avvicendare nei mesi anche in considerazione di ritiri e subentri che sono condizioni molto frequenti in queste tipologie di servizi.

3. Si chiede di specificare cosa si intende per: “Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di contributo si evidenzia che il contributo complessivo relativo ai posti aggiuntivi attivati ai sensi del presente avviso sarà riconoscibile a consuntivo in quanto a copertura di spese non già finanziate da altre fonti pubbliche o private. In particolare, nel limite del finanziamento approvato, a ciascun Comune/Unione beneficiario sarà riconosciuta la differenza tra la somma dei costi sostenuti per l’attivazione dei posti aggiuntivi ed i proventi finanziari pubblici e privati (rette delle famiglie) attribuiti alla relativa copertura. In relazione alla valorizzazione di cui al precedente paragrafo dovrà essere data evidenza contabile e documentale in via previsionale in sede di presentazione della domanda progettuale e a consuntivo in sede di domanda di pagamento del saldo del contributo regionale.”

Come riportato all’art. 8 del bando “La rendicontazione a carico del Comune/Unione sarà basata sulla indicazione del numero dei posti aggiuntivi attivati e sulla presentazione di un prospetto a consuntivo di quadratura contabile della copertura finanziaria relativa agli stessi, ovvero della tariffa sostenuta dalle famiglie, dei fondi provenienti dal bilancio comunale, di eventuali altri fondi pubblici e privati, e del contributo regionale a concorrenza del costo dei servizi attivati.” Pertanto, il contributo è pari a € 4.500,00, ma considerando che il costo di un posto non è pari all’importo del contributo, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare con quali e quante risorse arriva a coprire il costo del suddetto posto, e dimostrare che non vi sia un doppio finanziamento.

Si precisa che Sono esclusi dalla presente misura i posti già finanziati con le risorse di cui al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/07/2022 in materia di Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto in base al comma 172 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021. Resta ferma la possibilità per i Comuni/Unioni interessati di richiedere il contributo per nuovi ulteriori posti.

4. Si chiede di specificare cosa si intende per: domanda potenziale espressa e non evasa nel proprio territorio”

La gestione dei servizi educativi per la prima infanzia sta in capo agli enti locali, i quali gestiscono i regolamenti relativi all’accesso, alle iscrizioni e alle rette e detengono piena autonomia finanziaria e organizzativa. In questo scenario la Regione Emilia-Romagna ha inserito una formulazione ampia all’interno del bando “domanda potenziale espressa” anche considerando che i comuni finora privi di nido, se non hanno mai aperto una fase formale di raccolta delle domande, potrebbero non avere una lista di attesa propriamente detta, e che senza tale formulazione i sopra citati comuni non avrebbero potuto beneficiare della misura.

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ultima modifica 2022-11-15T17:03:51+01:00
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