Formazione e lavoro, indicazioni operative a seguito del DPCM del 3 dicembre

Pubblicata una nota rivolta a enti accreditati, fondazioni ITS, gestori di attività autorizzate e soggetti accreditati per i servizi per il lavoro

A seguito dell’uscita del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato una nota che fornisce ai soggetti che operano nella formazione professionale e nei servizi per il lavoro indicazioni operative per garantire la continuità delle opportunità nel rispetto delle disposizioni del decreto.

La nota stabilisce che per i corsi di formazione autorizzati o approvati con atti regionali (percorsi IeFP, percorsi ITS e IFTS, percorsi a qualifica, percorsi di alta formazione, percorsi di formazione continua e permanente):

  • il 100% dell’attività formativa dovrà essere erogata a distanza;
  • potranno essere realizzate in presenza le sole attività esperienziali e laboratoriali, ovvero le attività che richiedono l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni, che non possono essere realizzate a distanza e che costituiscono parte integrante e sostanziale dei percorsi;
  • lo stage/tirocinio curricolare potrà essere realizzato in presenza nei contesti di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza;
  • le prove d’esame, in quanto attività curricolari, possono essere svolte in presenza se richiedono una valutazione attraverso prove pratiche o prove da realizzare con l'uso di laboratori, dispositivi e strumentazioni. Se realizzati in forma individuale, prove d’esame e colloqui possono essere realizzati in presenza.

Per le persone con disabilità con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali, le attività pratiche e laboratoriali possono essere realizzate in presenza tutte le attività che, per le specifiche condizioni individuali, non possono essere fruite a distanza, in quanto richiedono ausili specifici, supporti di assistenza, tutoraggio e accompagnamento all’apprendimento.

Alle attività formative “regolamentate” si applicano le stesse indicazioni fornite per i corsi autorizzati e approvati, nel rispetto del Delibera di Giunta regionale n. 550 del 25/05/2020.

I corsi in materia di salute e sicurezza possono svolgersi in presenza, ferma restando l’opportunità di realizzare a distanza tutte le attività di tipo teorico.

I tirocini non curricolari possono essere realizzati in presenza nei contesti di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza, ferma restando la possibilità - prevedendo il ricorso alle tecnologie - di realizzarli a distanza laddove le caratteristiche del progetto lo consentano.

Le attività orientative, formative e di accompagnamento al lavoro in forma individuale possono essere erogate anche in presenza.

La nota sottolinea come tutte le attività in presenza consentite devono essere realizzate nel completo rispetto delle disposizioni vigenti per la sicurezza e il contenimento del contagio.

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ultima modifica 2020-12-04T18:37:26+02:00
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