Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Per la definizione e le funzioni svolte dal Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori si rimanda al disposto dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e dall’Allegato A, parte II, par. 6. dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Formazione regolamentata 

Requisiti di ammissione

Titoli di studio e requisiti sottoelencati costituiscono requisito allo svolgimento
dell’attività di coordinatore per la progettazione/esecuzione lavori unitamente al possesso dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento rilasciato al termine del percorso regolamentato. L’ammissione al percorso può pertanto avvenire anche in pendenza di maturazione dei titoli di studio o altri requisiti di seguito elencati.
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM- 20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  • laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi: 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 

Durata minima
120 ore, così suddivise: 

  • Modulo giuridico: 28 ore.
  • Modulo tecnico: 52 ore.
  • Modulo metodologico/organizzativo: 16 ore.
  • Parte pratica: 24 ore.

Aggiornamento

Obbligatorio, con cadenza quinquennale: 40 ore.

Contenuti
Per i contenuti dei 4 moduli sopra indicati, si rimanda all’Allegato A, parte II, par. 6. dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Metodologie didattiche

La modalità e-learning è consentita solo per il modulo giuridico e per il corso di aggiornamento.

Docenze:

I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e s.m.i.

Partecipanti
Massimo 30 partecipanti per corso.

Informazioni esame 

Requisiti di accesso
Sono ammessi alla verifica di apprendimento finale coloro che hanno frequentato almeno il 90% del monte ore previsto.

Tipologia delle prove
La verifica finale di apprendimento sarà effettuata tramite:

Modulo giuridico: test a risposta multipla. 

Modulo tecnico: simulazione.

Attestato rilasciato

  • Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. 
  • Attestato di frequenza (modulo di aggiornamento).

Soggetti erogatori
Per quanto di competenza della Regione, l’Accordo prevede i seguenti soggetti formatori:

  • Soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma, che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata;

Possono pertanto realizzare i corsi di formazione per coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 201/2022 e ss.mm.ii. che hanno maturato un’esperienza almeno triennale nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutti soggetti attuatori devono avere la disponibilità dei requisiti logistici di cui al cap. 8.1 dell’Accordo, relativi all’idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature.

Normativa e atti amministrativi di riferimento  

  • Delibera di GR n. 1085/2025 “Accorso Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2025 relativo a percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Disposizioni attuative per la formazione.”

Comunitari e nazionali

  • Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.”
  • D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.

 

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ultima modifica 20 agosto 2025 09:21
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