Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Requisiti di ammissione
Maggiore età.
Durata del corso
12 ore complessive strutturate in due moduli: 4 ore per il modulo giuridico-tecnico e 8 ore di parte pratica
Contenuti
Si rimanda ai contenuti previsti dall’Accordo (Parte II, Cap. 7).
Aggiornamento
Obbligatorio, con cadenza quinquennale: 4 ore relative alla parte pratica
Metodologie didattiche
Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo, casi studio e simulazioni.
La formazione a distanza sincrona o asincrona non è consentita né per il corso base, né per l’aggiornamento.
Docenze:
I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e s.m.i.
Con riferimento al modulo giuridico -tecnico i docenti devono anche possedere una documentata esperienza professionale almeno triennale nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Con riferimento al modulo pratico i docenti devono anche possedere una documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento
Partecipanti
Massimo 30 partecipanti per le ore teoriche, rapporto allievi/docente 6/1 per le ore di pratica.
Informazioni Esame
Requisiti di accesso
Sono ammessi alle verifiche di apprendimento coloro che hanno frequentato almeno il 90% del monte ore sia per il corso base che per corso di aggiornamento.
Tipologia di prova finale
Corsi base: Test e prove pratiche
Corso di aggiornamento: Prova pratica e colloquio in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.
Attestati rilasciati
Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento
Soggetti erogatori
Per quanto di competenza della Regione, l’Accordo prevede i seguenti soggetti formatori:
- Soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma, che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata;
Possono pertanto realizzare i corsi di formazione per addetti all’uso di attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 201/2022 e ss.mm.ii. che hanno maturato un’esperienza almeno triennale nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tutti soggetti attuatori devono avere la disponibilità dei requisiti logistici di cui al cap. 8.1 dell’Accordo, relativi all’idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature.
Normativa e atti amministrativi di riferimento
Regionali
- Delibera di GR n. 1085/2025 “Accorso Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2025 relativo a percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Disposizioni attuative per la formazione.”
Comunitari e nazionali
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.”
- D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.
Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.