Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP
Formazione regolamentata
Requisiti di ammissione
Sono ammessi al corso di formazione gli aspiranti all'esercizio del ruolo di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
Durata minima
Il percorso formativo per responsabile dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C.
- Modulo A: 28 ore.
- Modulo B comune a tutti i settori produttivi: 48 ore.
- Moduli B di specializzazione:
- B-SP1 Agricoltura-Silvicoltura-Zootecnia: 16 ore
- B-SP2 Pesca: 12 ore
- B-SP3 Costruzioni: 16 ore
- B-SP4 Sanità residenziale: 12 ore
- B-SP5 Chimico-Petrolchimico: 16 ore.
- Modulo C: 24 ore
Aggiornamento
Obbligatorio, con cadenza quinquennale: 40 ore.
Contenuti
Si rimanda ai contenuti previsti dall’Accordo per ciascuno dei tre moduli (Cap. 5.2, 5.3 e 5.4).
Metodologie didattiche
Il Modulo A è propedeutico per l’accesso al modulo B. Il suo superamento consente l’accesso a tutti i percorsi formativi.
Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all’analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all’approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.
Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.
La modalità e-learning è ammessa per il modulo A e per l’aggiornamento, secondo i criteri stabiliti dalla Parte IV dell’Accordo Stato-Regioni.
L’aggiornamento può avvenire anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari.
Docenze
I docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento devono essere in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente per i formatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e s.m.i.
Partecipanti
Massimo 30 partecipanti per corso.
Informazioni Esame
Requisiti di accesso
Sono ammessi alle verifiche di apprendimento coloro che hanno frequentato almeno il 90% del monte ore previsto per ciascun modulo.
Tipologia di prova
Sono previste verifiche al termine di ciascun modulo:
Modulo A: test a risposta multipla eventualmente integrato da un colloquio;
Modulo B: test a risposta multipla e simulazione attinente il ruolo di RSPP nel contesto lavorativo.
Modulo C: colloquio individuale.
Attestato rilasciato
- Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento (moduli A, B e C).
- Attestato di frequenza (modulo di aggiornamento).
Soggetti erogatori
Per quanto di competenza della Regione, l’Accordo prevede i seguenti soggetti formatori:
- Soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009 presso ciascuna Regione o Provincia Autonoma, che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata;
Possono pertanto realizzare i corsi di formazione per responsabili del servizio di prevenzione e protezione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 201/2022 e ss.mm.ii. che hanno maturato un’esperienza almeno triennale nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Tutti soggetti attuatori devono avere la disponibilità dei requisiti logistici di cui al cap. 8.1 dell’Accordo, relativi all’idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature.
Normativa e atti amministrativi di riferimento
Regionali
- Delibera di GR n. 1085/2025 “Accorso Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 17 aprile 2025 relativo a percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro - Art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Disposizioni attuative per la formazione.”
Comunitari e nazionali
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.”
- Decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008 (3.83 MB) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Testo coordinato con modifiche D.Lgs. 106/2009)”
Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.