Percorsi di formazione riguardanti le qualifiche regionali

Delibera di Giunta regionale n. 173 del 08/02/2021 - Procedura just in time
Stato
Aperto
Tipologia di bando Autorizzazioni di attività
Chi può fare domanda
  • Scuole, università, enti di formazione
  • Soggetti accreditati
Data di pubblicazione 11/02/2021
Scadenza termini partecipazione 05/03/2026 23:55

Presentazione candidatura

Autorizzazioni

Obiettivi

Con il presente Invito la Regione autorizza attività di formazione e relative azioni di certificazione con riferimento al Sistema Regionale delle Qualifiche nonché al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione per il rilascio di un certificato di qualifica professionale o di competenze.

L’autorizzazione regionale è requisito di legittimità per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge.

Destinatari

Destinatari delle azioni formative autorizzabili in risposta al presente Invito sono le persone che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 1298/2015, più alto è il livello di competenze EQF (European Qualifications Framework) da acquisire al termine dei percorsi, più alto deve essere il livello delle competenze possedute dai potenziali partecipanti, qualunque sia il contesto in cui le stesse siano state acquisite. Con particolare riferimento ai livelli EQF dal 5° al 7° previsti in esito ai percorsi, i partecipanti devono possedere titoli di studio o qualificazioni di livello EQF non inferiore al 4°.

Attività autorizzabili

Possono essere candidate attività costituite da un solo progetto corsuale e relativo progetto non corsuale riferito al servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze.

Le operazioni devono avere a riferimento le qualifiche regionali di cui al Sistema Regionale delle Qualifiche secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 936/2004 e ss.mm.ii. e ricomprese nella deliberazione di Giunta regionale n. 1695/2010 e ss.mm.ii.

Il livello delle competenze da assicurare deve essere ricompreso tra il 3° e il 7° livello dell’European Qualification Framework (EQF).

Non possono essere candidati progetti aventi a riferimento la formazione regolamentata e pertanto i corsi obbligatori per l’accesso a una professione, attività economica o ruolo lavorativo, in base a specifiche norme comunitarie, nazionali o regionali compresi i corsi finalizzati al conseguimento della qualifica regolamentata di Operatore Socio-Sanitario (OSS), di Estetista e di Acconciatore. Non possono altresì essere candidati progetti aventi a riferimento le qualifiche di Operatore trattamenti estetici e Operatore dell’acconciatura programmabili solo nell’ambito della IeFP.

Soggetti ammessi alla presentazione della candidatura

Possono candidare operazioni:

  • Enti di formazione professionali accreditati, alla data di presentazione delle operazioni, al nuovo ambito formativo “Formazione superiore e di livello equivalente” e gli enti di formazione professionali accreditati al previgente ambito formativo “Formazione superiore” che alla data del 31/10/2023 abbiano presentato domanda di accreditamento all’ambito “Formazione Superiore e di livello equivalente”, nelle more dell’accoglimento dell’istanza. Si specifica che l’ente di formazione professionale accreditato e titolare dell’operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non possono realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio;

  • Soggetti attuatori non accreditati in possesso dei requisiti specifici indicati nell’Invito.

Si specifica che soggetto titolare dell’operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non possono realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio.

Modalità e termini per la presentazione della candidatura

Le operazioni devono essere compilate esclusivamente attraverso l’apposita procedura applicativa web relativa alla Programmazione 2014/2020 e devono essere inviate alla Pubblica Amministrazione, pena la non ammissibilità, per via telematica a partire dal 08/03/2021 e non oltre il 05/03/2026.

La richiesta di autorizzazione, completa degli allegati nella stessa richiamati, deve essere inviata, pena la non ammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il giorno successivo alla data di presentazione telematica.

Nel caso di operazioni candidate da soggetti non accreditati, unitamente alla richiesta di autorizzazione, deve essere inviata la seguente documentazione:

  • copia dell’ultimo Statuto approvato o dell’atto costitutivo, dai quali si evinca che la formazione rientra fra le attività proprie dell’organismo;
  • autodichiarazione del legale rappresentante sul rispetto dei requisiti richiesti di affidabilità previsti dal punto D lettera b dell’Invito;
  • autodichiarazione sulla disponibilità e adeguatezza della sede di realizzazione indicata nell’operazione rispetto alla normativa vigente (D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81/2008 e successive modifiche, normativa incendi e normativa infortunistica;
  • autodichiarazione del legale rappresentante di disporre delle figure professionali di presidio del processo formativo in particolare quelle riferite alle attività di direzione e coordinamento;
  • autodichiarazione relativa al curriculum societario e ai dati di bilancio degli ultimi tre anni che evidenzino attività di formazione coerenti con la tipologia dell’attività di cui si richiede l’autorizzazione specifica.

Tempi ed esiti delle istruttorie

Gli esiti dell’istruttoria tecnica delle operazioni presentate saranno approvati con atto del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro entro 45 giorni dalla data di presentazione delle candidature.

La determina di autorizzazione che il dirigente adotterà sarà pubblicata su questo portale.

Termine per l’avvio delle operazioni

Le attività formative possono essere avviate solo ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione con determinazione dirigenziale.

Le operazioni autorizzate dovranno essere avviate entro 90 giorni dalla data della determina dirigenziale di autorizzazione.

Eventuali richieste di proroga della data di avvio delle operazioni - che prevedano comunque un avvio entro e non oltre 120 giorni dalla data della determina di autorizzazione - devono essere debitamente motivate e potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro.

Per le operazioni non avviate entro i 90 gg sopra indicati o entro l’eventuale proroga concessa sopra menzionata, l’autorizzazione decade.


Responsabile del procedimento è la responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione e il lavoro Claudia Gusmani.

Informazioni e chiarimenti in merito ai contenuti dei presenti Inviti possono essere richiesti all’indirizzo AttuazioneIFL@Regione.Emilia-Romagna.it

Materia: Istruzione e formazione

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ultima modifica 2024-02-22T11:22:32+02:00
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