Formazione regolamentata

Addetti all’uso di attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione

L’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 - attuativo dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m. - individua 8 tipologie di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una abilitazione degli operatori.
Si prevedono pertanto 8 profili formativi, corrispondenti a ciascuna tipologia di attrezzature:

  1. addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  2. addetto alla conduzione di gru per autocarro
  3. addetto alla conduzione di gru a torre
  4. addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  5. addetto alla conduzione di gru mobili
  6. addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali
  7. addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
  8. addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo

Per ciascuno di tali profili sono previste specifiche abilitazioni in base alle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura, per un totale di 22 possibili abilitazioni.

 

Formazione regolamentata

Requisiti di ammissione ai corsi
Maggiore età ovvero adempimento dell’obbligo formativo.

Durata
I corsi per ciascun profilo sono strutturati in 3 moduli:

  • Modulo giuridico-normativo;
  • Modulo tecnico;
  • Moduli pratici per ciascuna specifica abilitazione o sommatoria di esse.

L’obbligo di frequenza è di almeno il 90% del monte ore complessivo.

1. Addetto alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) allegato III dell’Accordo

Durata moduli (h)

PLE che operano su stabilizzatori

1+3+4

PLE che possono operare senza stabilizzatori

1+3+4

PLE con stabilizzatori + PLE senza stabilizzatori

1+3+6

2. Addetto alla conduzione di gru per autocarro – allegato IV dell’Accordo
Durata moduli (h): 1+3+8 ore

3. Addetto alla conduzione di gru a torre – allegato V dell’Accordo

Durata moduli (h)

Gru a rotazione in basso

1+7+4

Gru a rotazione in alto

1+7+4

Gru a rotazione in basso + in alto

1+7+6

4. Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – allegato VI dell’Accordo

Durata  moduli (h)

Carrelli industriali semoventi

1+7+4

Carrelli semoventi a braccio telescopico

1+7+4

Carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi

1+7+4

Carrelli industriali semoventi + carrelli semoventi a braccio telescopico
+ carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi

1+7+8

5. Addetto alla conduzione di gru mobili – allegato VII dell’Accordo

Durata moduli (h)

Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico
o tralicciato ed eventuale falcone fisso

14

Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile

14+8

6. Addetto alla conduzione di trattori agricoli o forestali – allegato VIII dell’Accordo

Durata moduli (h)

Trattori a ruote

1+2+5

Trattori a cingoli

1+2+5

7. Addetto alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli – allegato IX dell’Accordo

Durata moduli (h)

Escavatori idraulici

1+3+6

Escavatori a fune

1+3+6

Caricatori frontali

1+3+6

Terne

1+3+6

Autoribaltabili a cingoli

1+3+6

Escavatori idraulici + caricatori frontali + terne

1+3+12

8. Addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo – allegato X dell’Accordo
Durata moduli (h): 1+6+7 ore

Contenuti
Si rimanda ai contenuti previsti dall’Accordo per ciascuna tipologia di attrezzatura (Allegati dal III al IX).

Metodologie didattiche
La modalità di formazione in e-learning è ammessa solo per i moduli giuridico-normativo e tecnico, in base alle condizioni previste dall’allegato II dell’Accordo.

Partecipanti
Massimo 24 per aula. Per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno un docente ogni 6 allievi).

Informazioni esame

Requisiti di accesso
Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno il 90% del monte ore complessivo.

Nomina della Commissione
La Commissione è istituita dai soggetti attuatori.

Componenti della Commissione
Responsabile del percorso formativo e/o uno o più docenti da lui delegati.

Tipologia di prova
Prova intermedia (questionario a risposta multipla) + prova pratica di verifica finale.

Attestato rilasciato
Attestato di abilitazione

Soggetti erogatori

Per quanto di competenza della Regione, l’Accordo prevede i seguenti soggetti formatori:

  • le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamene ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;
  • i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
  • i soggetti formatori con esperienza documentata, di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;

Tali soggetti devono candidare all’autorizzazione i progetti formativi all’interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali in base alle disposizioni previste dalla DGR n. 105/2010, par. 11.2
I Soggetti attuatori non accreditati, sulla base del regime autorizzativo previsto dalla LR 12/03, art. 34, possono essere autorizzati ad organizzare e gestire i corsi in analogia con i Soggetti attuatori accreditati.
In base allo stesso regime sono autorizzabili le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/ utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui all’Accordo;
Come previsto dall’Accordo, i soggetti attuatori devono, comunque, dimostrare di possedere:

  • esperienza documentata di almeno tre anni alla data di entrata dell’Accordo (12/03/2013), maturata nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell’Accordo stesso;

ovvero

  • esperienza documentata di almeno sei anni maturata nella formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Tutti soggetti attuatori devono avere la disponibilità dei requisiti logistici di cui all’allegato I dell’Accordo, relativi all’idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature.

 

Normativa e atti amministrativi di riferimento

Regionali

  • Delibera di GR n. 1298/2015 - Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014/2020
  • Delibera di GR n. 168/2013 (pdf5.01 MB) “Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, sui corsi di formazione abilitanti per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro, ai sensi dell'art. 73, comma 5 del D.lgs. 81/2008. Disposizioni regionali attuative.”

Comunitari e nazionali

  • Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 (pdf1.76 MB) “Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 291/1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m. ”
  • D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (pdf1.31 MB) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Testo coordinato con modifiche D.Lgs. 106/2009)”

Documentazione integrativa

 

Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.

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ultima modifica 2021-02-05T11:30:30+01:00
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