Formazione regolamentata

Installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili: aggiornamento per responsabili tecnici di imprese abilitate

Il d.lgs. 28/2011 prevede che la qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili ha una durata limitata nel tempo ed il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento.

Linee guida successivamente adottate in Conferenza delle Regioni hanno chiarito che il corso di aggiornamento stesso ha una durata minima di 16 ore e deve avvenire a cadenza triennale.

 

Formazione regolamentata

Requisiti di ammissione ai corsi
Il corso è rivolto agli installatori qualificati per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore di cui all’art. 15, comma 1, del d.lgs. 28/2011 e s.m.i., a prescindere dal modo di acquisizione dei requisiti professionali di cui all’art. 4, comma 1, del DM n. 37/2008.

Durata
La durata minima dell’aggiornamento triennale è pari a 16 ore, la cui fruizione da parte degli utenti può essere distribuita in moduli diversi nell’arco temporale del triennio.

La frequenza è obbligatoria al 100%.

Obiettivi formativi

L’aggiornamento deve avere ad oggetto sviluppi e innovazioni tecniche e normative di settore, applicazioni pratiche e approfondimenti, tenuto anche conto degli obiettivi indicati all’allegato 4 del d.lgs. 28/2011.

Attestato rilasciato
Attestato di frequenza.

Soggetti erogatori

I progetti formativi devono essere candidati all’autorizzazione all’interno del bando regionale relativo alle attività formative non finanziate da parte di Soggetti attuatori accreditati, in base alle disposizioni per la programmazione vigenti.

Albo/elenco /registro/ruolo

Organismo competente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Normativa e atti amministrativi di riferimento

Regionali

  • Delibera di GR n. 1228/2016 (pdf448.68 KB) “Disposizioni per la formazione finalizzata all’aggiornamento degli installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili. Art. 15, d.lgs. 28/2011 e s.m.i.”.
  • Delibera di GR n. 304/2015 (pdf331.71 KB) “Modifiche, in attuazione del d.lgs. n.28/2011, alle qualifiche per "operatore impianti elettrici " e "operatore impianti termo-idraulici", di cui alla d.g.r. 1372/2010 e ss.mm.ii.”

Comunitari e nazionali


Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.

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ultima modifica 2016-08-03T16:02:00+01:00
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