Installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili: aggiornamento per responsabili tecnici di imprese abilitate
Il d.lgs. 28/2011 prevede che la qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili ha una durata limitata nel tempo ed il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento.
Linee guida successivamente adottate in Conferenza delle Regioni hanno chiarito che il corso di aggiornamento stesso ha una durata minima di 16 ore e deve avvenire a cadenza triennale.
Formazione regolamentata
Requisiti di ammissione ai corsi
Il corso è rivolto agli installatori qualificati per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore di cui all’art. 15, comma 1, del d.lgs. 28/2011 e s.m.i., a prescindere dal modo di acquisizione dei requisiti professionali di cui all’art. 4, comma 1, del DM n. 37/2008.
Durata
La durata minima dell’aggiornamento triennale è pari a 16 ore, la cui fruizione da parte degli utenti può essere distribuita in moduli diversi nell’arco temporale del triennio.
La frequenza è obbligatoria al 100%.
Obiettivi formativi
L’aggiornamento deve avere ad oggetto sviluppi e innovazioni tecniche e normative di settore, applicazioni pratiche e approfondimenti, tenuto anche conto degli obiettivi indicati all’allegato 4 del d.lgs. 28/2011.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza.
Soggetti erogatori
I progetti formativi devono essere candidati all’autorizzazione all’interno del bando regionale relativo alle attività formative non finanziate da parte di Soggetti attuatori accreditati, in base alle disposizioni per la programmazione vigenti.
Albo/elenco /registro/ruolo
Organismo competente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
Normativa e atti amministrativi di riferimento
Regionali
- Delibera di GR n. 1228/2016 (448.68 KB) “Disposizioni per la formazione finalizzata all’aggiornamento degli installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili. Art. 15, d.lgs. 28/2011 e s.m.i.”.
- Delibera di GR n. 304/2015 (331.71 KB) “Modifiche, in attuazione del d.lgs. n.28/2011, alle qualifiche per "operatore impianti elettrici " e "operatore impianti termo-idraulici", di cui alla d.g.r. 1372/2010 e ss.mm.ii.”
Comunitari e nazionali
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (389.63 KB) "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"
- Decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (197.41 KB) “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”
- Linee guida in Conferenza delle Regioni del 12 giugno 2014 (198.62 KB) “Standard formativo per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - ai sensi d.lgs. n. 28/2011”
Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.