Ispettore dei centri di controllo per la revisione periodica dei veicoli a motore
L’Ispettore dei centri di controllo è la persona abilitata o autorizzata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli circolanti sulle strade pubbliche (DM 214/2017)
- Formazione regolamentata
- Accesso ed esercizio della professione/attività
- Normativa e atti amministrativi di riferimento
Formazione regolamentata
Requisiti di accesso ai corsi
Costituiscono requisiti di accesso ai corsi il possesso di determinati titoli di studio e l’esperienza maturata nelle aree riguardanti i veicoli stradali.
I titoli di studio previsti per l’accesso ai corsi sono i seguenti:
- diploma di liceo scientifico;
- diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
- laurea triennale in ingegneria meccanica;
- laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
- diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
- diploma quadriennale di Istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo in Conferenza-Stato-Regioni del 27 luglio 2011 di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”;
- altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.
L’esperienza consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
- officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
- centri di controllo;
- aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
- Università o Istituti scolastici superiori.
La durata minima del periodo di esperienza è correlata al titolo di studio posseduto:
- complessivamente tre anni per chi accede con un diploma;
- complessivamente sei mesi per chi accede con una laurea.
Percorso formativo
Il percorso formativo è articolato in tre moduli di formazione sia teorica che pratica.
Modulo A
Modulo teorico a carattere propedeutico, rivolto ai soli aspiranti ispettori che accedono con il diploma. I possessori di laurea sono esonerati dalla frequenza di questo modulo.
La durata del modulo è di 120 ore, articolate come previsto dalla successiva tabella.
La formazione a distanza o in modalità e-learning non è consentita.
L’obbligo di frequenza per l’accesso alla verifica finale è di almeno l’80% del monte ore.
La verifica finale è costituita da un test a risposta multipla.
Al superamento della verifica si rilascia un “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”, che consente l’accesso al successivo modulo B.
MODULO A |
ORE |
MODULO A1
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54 |
MODULO A2
|
26 |
MODULO A3
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40 |
TOTALE ORE |
120 |
Modulo B
Modulo teorico-pratico, rivolto a chi ha superato Il modulo A e ai possessori di una delle lauree previste.
La durata del modulo è di 176 ore, articolate come previsto dalla successiva tabella.
La formazione a distanza o in modalità e-learning non è consentita.
L’obbligo di frequenza per l’accesso alla verifica finale è di almeno l’80% del monte ore.
La verifica finale è costituita da un test a risposta multipla e una prova pratica consistente in una simulazione di controllo tecnico.
Al superamento della verifica si rilascia un “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”, che consente di accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, presso le Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale.
MODULO B |
ORE |
MODULO B1
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74 |
MODULO B2
Il 20% delle ore del presente modulo B2 dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato. |
70 |
MODULO B3
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32 |
TOTALE ORE |
176 |
Modulo C
Modulo teorico-pratico finalizzato all’accesso all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.
L’accesso al modulo C è riservato agli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione relativo al solo modulo B e agli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018.
La durata del modulo è di 50 ore, articolate come previsto dalla successiva tabella.
La formazione a distanza o in modalità e-learning non è consentita.
L’obbligo di frequenza per l’accesso alla verifica finale è di almeno l’80% del monte ore.
La verifica finale è costituita da un test a risposta multipla e una prova pratica consistente in una simulazione di controllo tecnico.
Al superamento della verifica si rilascia un “Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento”, che consente di accedere all’esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, presso le Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale.
MODULO C |
ORE |
MODULO C1
|
20 |
MODULO C2
Il 20% delle ore del presente modulo C2 dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato. |
30 |
TOTALE ORE |
50 |
Aggiornamento
Per il mantenimento del titolo abilitativo l’Ispettore deve frequentare un corso di aggiornamento a cadenza triennale della durata di 30 ore, avente ad oggetto le innovazioni tecniche e tecnologiche dei veicoli (art. 9, Decreto 16 febbraio 2022).
Soggetti attuatori
Possono realizzare i corsi di formazione gli enti di formazione professionale accreditati ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii.
I corsi dovranno essere previamente autorizzati in esito alle procedure di evidenza pubblica regionali per l’autorizzazione delle attività formative regolamentate non finanziate, in base alle disposizioni per la programmazione vigenti.
Accesso ed esercizio della professione/attività
Esami abilitanti
Il candidato Ispettore che ha superato il modulo B o l’Ispettore che ha superato il modulo C richiedono l’accesso all’esame di abilitazione alla Direzione Generale Territoriale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, allegando alla domanda copia del fascicolo personale contenente il titolo di studio, la documentazione comprovante l’esperienza maturata e gli attestati di frequenza con verifica dell’apprendimento relativi ai moduli del percorso formativo.
Registrazione
Una volta superato l’esame di abilitazione, per poter esercitare l’attività l’Ispettore deve essere registrato presso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione.
Normativa e atti amministrativi di riferimento
Regionali
- Delibera di GR n. 1753 del 30/11/2020 - Disposizioni per la formazione dell'Ispettore dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al d.m. 19 maggio 2017, n. 214. Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano rep. n. 65/csr del 17 aprile 2019
Comunitari e nazionali
- Decreto Dirigenziale 16 febbraio 2022 (261.3 KB) - Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio.
- Decreto Ministeriale 19 maggio 2017, n. 214 (63.27 KB) - Decreto di recepimento della Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che abroga la Direttiva 2009/40/CE
- Accordo Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome del 17 aprile 2019, n. 65 (1.59 MB) - Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 (repertorio atti n. 65/CSR)
Le informazioni presenti in questa scheda hanno un esclusivo carattere divulgativo e conoscitivo. Non sono in alcun modo sostitutive degli atti normativi ed amministrativi ivi indicati, a cui in ogni caso si rimanda.