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  • NEW! Quanto resta in vigore l’accreditamento dopo la scadenza del 30 giugno?

Per gli organismi già accreditati ai sensi della DGR 177/2003 che presenteranno domanda entro il 30 giugno 2023, l’accreditamento resterà in vigore fino alla conclusione del procedimento di nuovo accreditamento ai sensi della DGR 201/2022. Gli organismi che non presenteranno domanda entro il 30 giugno 2023 si intenderanno decaduti dall’accreditamento.

  • NEW! Come va inteso il requisito “interventi formativi a propria titolarità”?

Si intendono interventi di formazione progettati ed erogati dall’organismo che chiede l’accreditamento. L’organismo dovrà dimostrare di aver utilizzato per la progettazione e l’erogazione di questi interventi personale afferente al proprio organismo.
Ai fini della dimostrazione di questo requisito, saranno valutati esclusivamente interventi formativi erogati in modalità collegiale (aula o eventuale webinar). Sono esclusi, anche se prodotti dall’organismo, corsi on line (FAD in modalità asincrona) e servizi resi ad aziende/clienti per la presentazione di progetti/piani formativi/corsi a titolarità del cliente stesso e servizi per l’attivazione di contratti di apprendistato o tirocini. Queste ultime attività possono tuttavia concorrere e rientrare nel valore del 51% di attività formativa sul totale del valore della produzione.

Cosa succede se presento la domanda dopo il 30 giugno 2023?
Gli organismi già accreditati - ai sensi della delibera regionale 177/2003 - se non avranno presentato domanda entro il 30 giugno 2023 perderanno l’accreditamento. Sarà comunque possibile presentare domanda anche dopo tale data. Per partecipare ai bandi regionali che prevedono finanziamenti per le attività formative, è sufficiente che l’organismo presenti domanda di accreditamento entro la scadenza del bando stesso.

Verrà effettuato il mantenimento nel corso del 2023?
No, per l’anno 2023 non è prevista la procedura di mantenimento. A chi ha presentato domanda di accreditamento allegando il bilancio 2021, sarà comunque richiesto nel corso dell’anno l’invio del bilancio 2022.

Che cosa si intende per organismi dell’area ricerca e innovazione?
Per organismi dell’area ricerca e innovazione si intendono i Centri per l’innovazione, strutture costituite per svolgere attività e servizi di trasferimento tecnologico (previsti dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della Legge regionale n.7/2002).
Nello specifico questi organismi devono essere già accreditati alla Rete alta tecnologia dell’Emilia-Romagna (il disciplinare per l’accreditamento alla rete è contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1467/2018).