Sedi
26 gennaio 2026
- NEW! Con quali documenti è possibile dimostrare l’accessibilità e la visitabilità della sede ai sensi del D.M. n. 236/1989 e della L. n. 13/1989?
Se l’accessibilità e la visitabilità non sono riscontrabili dal certificato o dichiarazione di agibilità, è possibile certificare questi requisiti attraverso l’asseverazione di un tecnico abilitato.
- NEW! È possibile una distribuzione tra più sedi operative dei 24 PC/tablet?
Ciascuna sede che si intende accreditare deve possedere tutti i requisiti richiesti dalla DGR. 201/2022 e quindi anche i 24 PC/tablet.
Quante sedi devono essere accreditate?
Ciascun organismo deve garantire ai fini dell’accreditamento la presenza di una sede sul territorio della Regione Emilia-Romagna con tutte le caratteristiche indicate nel paragrafo 5.1.1. della delibera regionale n. 201 del 2022. Ne consegue che ciascun organismo deve accreditare almeno una sede. Può accreditare anche più sedi che posseggano però tutti i requisiti richiesti. Le sedi non accreditate sono considerate sedi occasionali. Si ricorda che l’ambito Istruzione e formazione professionale non consente il ricorso a sedi occasionali.
È possibile accreditare sedi fuori dal territorio dell’Emilia-Romagna?
No, le sedi oggetto del nuovo accreditamento saranno esclusivamente quelle presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna.
Che cosa si intende per ‘sede occasionale’? Quali requisiti deve possedere?
Le sedi occasionali possono essere utilizzate per iniziative specifiche che hanno una limitata e definita durata temporale. Non può essere considerata sede occasionale il luogo in cui si svolgono in via prevalente i processi funzionali corrispondenti all’erogazione delle attività formative.
Gli avvisi per finanziamenti regionali possono prevedere, per particolari fattispecie di attività, che l’organismo già accreditato possa svolgere attività formativa in sede occasionale diversa da quella accreditata (a esclusione delle attività formative realizzate in ambito Istruzione e formazione professionale).
Tali sedi non vanno dichiarate ai fini dell’accreditamento ma devono essere dichiarate nelle comunicazioni di ‘avvio attività’ e devono comunque rispondere ai requisiti di sicurezza e di accessibilità dei locali previsti dalla normativa vigente.
Come va interpretato il concetto di “esclusività della sede”?
L’esclusività va interpretata con riferimento all’utilizzo da parte dell’organismo in accreditamento. Due organismi non possono essere presenti simultaneamente all’interno della stessa sede. L’organismo può svolgere all’interno della sede anche attività di carattere NON formativo.
Nel caso i locali della sede siano di proprietà regionale o comunale va comunque allegata la documentazione tecnica relativa alla sede?
Anche nel caso di locali di proprietà pubblica, la documentazione relativa alla sede (es. planimetria, certificato agibilità, la documentazione atta a dimostrare la coerenza della destinazione d’uso, Nulla osta tecnico-sanitario) va comunque allegata, in quanto il rapporto che lega l’organismo all’ente pubblico proprietario dell’immobile è di natura privatistica.
È possibile che i locali della sede, quali aule e laboratori, siano articolate su unità abitative diverse?
I requisiti infrastrutturali e logistici della sede possono essere conseguiti anche attraverso il raggruppamento di più locali, utilizzati per l’erogazione del servizio, distribuiti all’interno di una o più unità abitative diverse, comunque riconducibili in modo stringente alla medesima sede operativa. La valutazione della rispondenza ai requisiti richiesti per la sede dalle norme sull’accreditamento sarà effettuata tendendo conto di diversi aspetti come la contiguità/prossimità tra i locali, la piena rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, l’assenza di barriere architettoniche nel passaggio tra i vari locali, nella piena fruibilità degli spazi di accoglienza e degli altri spazi strumentali all’attività formativa.
Quali sono le destinazioni d’uso dei locali riconosciute come coerenti rispetto alle funzioni didattiche, amministrative e segretariali svolte dall’organismo in accreditamento?
Dal certificato di agibilità - o altra documentazione equivalente - deve essere evidente la destinazione d’uso formazione/didattica. Una diversa destinazione d'uso può essere accettata previa asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, attestante che il locale all'interno del quale sarà svolta l'attività didattica è compatibile con la destinazione d'uso indicata nella documentazione di agibilità.
Quali categorie catastali deve avere l’unità immobiliare presso la quale è collocata la sede?
La categoria catastale dell’unità immobiliare presso cui si trova la sede non è requisito sufficiente a dimostrare la coerenza della destinazione d’uso dei locali rispetto alle funzioni didattiche, amministrative e segretariali richiesta ai fini dell’accreditamento.
Il requisito relativo al “Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche” va riferito a tutta la sede o alle sole aule e locali per gli allievi?
Il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche deve essere tale da consentire l’accessibilità, come declinata dalle norme vigenti, a tutti gli spazi previsti per gli allievi: ingresso alla struttura, locale di accoglienza, aule, laboratorio, servizi igienici e area di studio. Gli altri spazi di relazione, ad esempio gli uffici, devono possedere i requisiti di visitabilità ai sensi delle norme vigenti.
Cosa si intende per “Copia dell’Autorizzazione, sentito il parere della ASL competente per territorio, oppure Nulla osta tecnico-sanitario della ASL competente per la rispondenza dei locali della sede all’utilizzo per attività formative”?
La rispondenza tecnico-sanitaria dei locali della sede all’utilizzo per attività formativa può essere attestata attraverso la presenza di un’autorizzazione - o segnalazione certificata - nella quale si rilevino tali conformità, oppure da una dichiarazione ASL (nulla osta) o, in assenza di tale documentazione, da una perizia/asseverazione tecnica di un professionista abilitato.
Quali requisiti deve avere la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi?
La polizza deve coprire tutti i locali in cui l’Organismo svolge la sua attività di formazione.
Le due aule possono essere divise da una parete mobile non fino al soffitto?
La planimetria deve dare evidenza del fatto che le due aule sono locali separati.
Come devono intendersi i due requisiti: locale ad uso esclusivo per l’accoglienza degli allievi e area attrezzata, ad uso esclusivo, per lo studio/ consultazione individuale/autoconsultazione?
La disponibilità dei locali sopra indicati risponde a un criterio di qualità dell’offerta dell’Organismo di formazione e deve essere garantita per tutte le sedi operative che si vogliono accreditare.
In particolare:
- l’accoglienza degli allievi prevede un locale autonomo che non può essere adibito ad altra funzione. I requisiti che deve possedere sono i requisiti minimi sanitari previsti per i locali aperti al pubblico; non è necessario che il locale abbia una capienza tale da poter ospitare contemporaneamente tutti gli allievi
- l’area attrezzata per lo studio può essere anche ricavata all’interno di locali più ampi, purché destinata esclusivamente a tale scopo e dotata dei requisiti minimi per poter consentire una normale attività di studio/consultazione (tavoli, sedie, luminosità, etc.). L’idoneità di tale ambiente sarà valutata in sede di audit.
È possibile utilizzare la reception come locale a uso esclusivo per l’accoglienza degli allievi?
Si, la reception può essere adibita all’accoglienza degli allievi purché non in sovrapposizione con l’attività amministrativa o altre attività non pertinenti.
Il locale a uso esclusivo per l’accoglienza degli allievi può coincidere con l’area attrezzata, a uso esclusivo, per lo studio/consultazione individuale/autoconsultazione?
L’area attrezzata può essere ricavata all’interno di un locale più ampio, pertanto anche all’interno del locale accoglienza degli allievi, purché le due aree siano distinte.
Cosa si intende per laboratorio e quali sono i requisiti che deve avere? Dove deve essere dislocato? È prevista una dotazione minima obbligatoria?
Per laboratori si intendono quei locali adibiti ad attività pratiche, con strumentazione coerente con le attività formative organizzate dall’ente. Poiché è prevista la possibilità di utilizzare laboratori in convenzione con altri soggetti, ne consegue che può essere dislocato anche fuori dall’unità immobiliare in cui è collocata la sede. Il requisito può essere soddisfatto anche se l’organismo dispone, in una delle due aule, di un laboratorio di informatica attrezzato con pacchetti applicativi specifici per le sue attività formative (ad esempio: CAD 3D per progettazione tridimensionale; software specifici per gestione magazzino etc.). L’idoneità del laboratorio e della convezione saranno verificate in fase di audit.
Quanti e quali tipologie di laboratori vanno indicati nella domanda di accreditamento? A quali controlli sono sottoposti?
L’organismo nella domanda di accreditamento può indicare la presenza di uno o più laboratori. Se si tratta di un laboratorio informatico può coincidere con una delle due aule, purché presenti un’adeguata attrezzatura hardware e software. Il laboratorio può essere dislocato anche all’esterno dell’unità immobiliare nella quale si trova la sede dell’organismo e può essere anche in convenzione con altri soggetti. Se esterno alla sede o in convenzione, deve essere allegata in domanda la convenzione o altra documentazione attestante la disponibilità del titolo di proprietà o di godimento. In ogni caso, anche per i laboratori esterni deve essere prodotta la stessa documentazione tecnica richiesta per la sede.
In audit sono controllati tutti i laboratori presenti presso la sede?
Si, tutti i laboratori riferibili alla sede, interni, esterni o in convenzione, dichiarati nella domanda di accreditamento, saranno oggetto di verifica di sicurezza in audit mediante apposita check list.
Quali sono i requisiti che deve avere il laboratorio, anche in convenzione con altri soggetti?
I laboratori, anche se in convezione con altri soggetti, devono rispondere ai requisiti relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - compresa la normativa in materia di prevenzione incendi - e di accessibilità, che l’organismo deve essere comunque sempre in grado di garantire. In fase di accreditamento, anche per il laboratorio è richiesta una planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato dalla quale si deve evincere l’uso assegnato agli spazi.
Come va interpretato il requisito “Disponibilità di almeno un dispositivo digitale per ogni allievo” e il riferimento al numero minimo pari a 24 PC/tablet?
Il requisito dei PC/tablet non va valutato con riferimento alla capienza delle aule e non prevede specifiche ripartizioni tra gli ambienti. In fase di accreditamento, viene verificata soltanto la disponibilità minima di almeno 24 pc/tablet. Il requisito si applica a tutte le tipologie di organismi.
Cosa si intende per disponibilità di laboratori e/o di strumentazioni e/o di piattaforme per l’erogazione e la fruizione di formazione a distanza?
L’organismo deve essere complessivamente in grado di dimostrare la capacità di erogare formazione a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona, mediante strumenti e metodologie che consentano la tracciabilità della frequenza da parte dei partecipanti nonché la valutazione del livello di apprendimento.
