Soggetti ospitanti
Tutti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, che possiedono i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale possono ospitare tirocinanti.
Requisiti dei soggetti ospitanti
Per poter attivare un tirocinio un datore di lavoro non deve:
- fruire di ammortizzatori sociali per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unità operativa,
- non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali;
- aver effettuato nei 12 mesi precedenti licenziamenti, eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali. Rientrano nel divieto:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamento collettivo;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Il soggetto che ospita un tirocinante non può:
- utilizzarlo per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio;
- realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante (ma può prolungarlo fino alla durata massima prevista dalla legge).
Inoltre, deve:
- essere in regola con la legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- garantire il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il numero di tirocinanti che un datore di lavoro può ospitare contemporaneamente dipende dal numero dei suoi dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato:
- nelle unità produttive fino a 5 dipendenti, 1 solo tirocinante alla volta;
- nelle unità produttive con 6/20 dipendenti, non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- nelle unità produttive con 21 o più dipendenti, un numero di tirocinanti equivalente al massimo al 10% dei dipendenti (per esempio, con 30 dipendenti, al massimo 3 tirocinanti).
Premialità: si può ospitare un ulteriore tirocinio per ogni proprio tirocinante assunto, fino a un massimo di quattro.
I vincoli nel conteggio dei tirocinanti non valgono in caso di tirocini per l’inclusione sociale.