Caratteristiche del tirocinio

I tirocini extracurriculari possono essere svolti dagli utenti che hanno i seguenti requisiti previsti dalla legge regionale:

  • le persone devono aver assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (art. 1 d.l. 15 aprile 2005, n. 76).
  • non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.

I tirocini possono avere caratteristiche diverse se il tirocinante si trova in condizioni di svantaggio - in questo caso le deroghe sono state attuate con la delibera n. 1143/2019 - oppure in caso di disoccupazione o accesso agli ammortizzatori sociali.

Per le persone che hanno una particolare vulnerabilità e fragilità, anche in termini di distanza dal mercato del lavoro, e che sono prese in carico dai servizi sociali e/o sanitari (Comuni, Unioni di Comuni, Aziende Unità  Sanitarie Locali - AUSL, Aziende Servizi alla Persona - ASP, Ministero della Giustizia) è prevista una apposita tipologia di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale.

Durata

La durata massima dei tirocini è di 6 mesi.

Il limite della durata sale a:

  • 12 mesi se il beneficiario è persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991 art. 4; richiedente o titolare di asilo e protezione internazionale e umanitaria o titolare di status di rifugiato e di protezione sussidiaria; vittima di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali o titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari oppure inerito in percorsi di protezione sociale vittima di tratta;
  • 24 mesi se il beneficiario è persona con disabilità.

La durata minima dei tirocini è di 2 mesi, 1 mese in caso di attività stagionale.

Per i tirocini in favore delle persone con disabilità o svantaggio e per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, il tirocinante può svolgere più tirocini presso lo stesso datore di lavoro, anche con identico progetto formativo.
In particolare il tirocinio può essere ripetuto una volta in caso di:

    • persone con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;
    • disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
    • persone con minorazioni dalla 1° alla 3° categoria secondo il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni).

Su richiesta del tirocinante stesso o del soggetto promotore, il tirocinio può essere rinnovato ulteriormente, a seguito di valutazione positiva del Servizio che ha in carico il tirocinante sulle capacità lavorative del soggetto e sul suo inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro. Se il tirocinante non è in carico a un Servizio pubblico, la valutazione è effettuata dall’Agenzia regionale per il lavoro; in questo caso occorre che il promotore invii, via pec (pdf180.8 KB), la richiesta di valutazione (docx23.67 KB) all’Agenzia regionale per il lavoro, ambito territoriale di competenza. 

Il tirocinio può essere ripetuto una volta, su richiesta del tirocinante o del soggetto promotore, in caso di:

    • persone disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 46% e il 79%;
    • persone con minorazioni dalla 4° all’8° categoria secondo il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni);
    • persone svantaggiate (art. 4, comma 1, primo periodo, legge n. 381 dell’8 novembre 1991);
    • richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25);
    • vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998;
    • vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI),

 a seguito di valutazione positiva del Servizio competente che ha in carico il tirocinante sulle capacità lavorative del soggetto e sul suo inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro. Se il tirocinante non è in carico a un Servizio pubblico, la valutazione è effettuata dall’Agenzia regionale per il lavoro; in questo caso occorre che il promotore invii, via pec (pdf180.8 KB), la richiesta di valutazione (docx23.67 KB) all’Agenzia regionale per il lavoro, ambito territoriale di competenza. 

Indennità di partecipazione

Tutti i tirocinanti hanno diritto a ricevere dal datore di lavoro un'indennità di partecipazione di almeno 450 euro al mese. L’intero importo è erogato a fronte del 70% delle presenze mensili previste nel progetto formativo.

Se i tirocinanti sono già percettori di forme di sostegno al reddito, l’indennità di tirocinio:

  • è erogata in quota parte fino al raggiungimento dell’importo minimo di indennità in caso di lavoratori sospesi,
  • può essere cumulata con l’ammortizzatore percepito (NASPI) in caso di disoccupati.

Se il tirocinante si trova in una delle condizioni di svantaggio previste dalla legge regionale (art. 24, comma 6 lettere a-f), l’ammontare minimo dell’indennità è determinato in base alle ore di presenza mensili, riconducibili a tre fasce:

  • fascia 1 - nessuna indennità fino a 50 ore;
  • fascia 2 - euro 200 a fronte di un numero di ore di presenza mensili compreso tra 51 e 100 ore;
  • fascia 3 - euro 450 a fronte di un numero di ore di presenza mensili oltre le 100 ore.

L’obbligo di erogazione dell'indennità di norma è in capo all’ospitante ma la Regione può prevedere di finanziare i tirocini con risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali.

Procedure di attivazione

Per attivare un tirocinio è necessario che il datore di lavoro disposto a ospitare il tirocinante stipuli con un soggetto promotore un'apposita convenzione e che insieme redigano per il tirocinante un progetto formativo individuale, in cui si stabiliscono gli obiettivi di apprendimento del percorso, con riferimento agli standard di capacità e conoscenze del Sistema regionale delle qualifiche. Le procedure di attivazione si svolgono su una piattaforma online dedicata.

Svolgimento del tirocinio

Durante il percorso, al tirocinante deve essere garantito l'accesso alle conoscenze e capacità necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel progetto formativo. Un tutor, nominato dal soggetto promotore, è incaricato, a tal fine, di seguire gli aspetti didattici e organizzativi del tirocinio.

A tutti i tirocinanti sono inoltre garantite l'assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi e una formazione idonea sulla prevenzione ambientale e antinfortunistica.

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ultima modifica 2022-12-01T16:10:03+01:00
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