Il tirocinio in sintesi

Questa scheda riassume gli elementi costitutivi del tirocinio e le fasi del suo svolgimento, dalle procedure di attivazione alla certificazione e formalizzazione delle competenze al termine del percorso.

Soggetti

I soggetti del tirocinio sono:

  • tirocinante
  • soggetto ospitante, cioè il datore di lavoro presso il quale si svolge il tirocinio
  • soggetto promotore, garante della regolarità e della qualità del percorso; i soggetti promotori devono essere inseriti nell'apposito elenco regionale
  • soggetto certificatore, che effettuerà il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) al termine del percorso. I soggetti certificatori devono essere inseriti nell'apposito elenco regionale.

Nel tirocinio finalizzato all'inclusione sociale (come definito all'art. 26 novies della legge regionale 17/2005), è previsto un ulteriore soggetto, il servizio sociale o sanitario che ha in carico il tirocinante (Comune o Unione di Comuni, AUSL, ASP, Ministero della Giustizia). Tale ente può essere anche soggetto promotore del tirocinio.

Se nel progetto formativo di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale non sono indicate competenze tecnico-professionali, non viene coinvolto un soggetto certificatore.

    Atti costitutivi

    Per tutti i tirocini gli atti costitutivi sono convenzione, progetto formativo e comunicazione obbligatoria. In assenza di uno degli atti costitutivi, il tirocinio è considerato nullo.

    Convenzione e progetto formativo individuale

    Prima di avviare un tirocinio, il soggetto promotore deve:

    • stipulare una convenzione con il soggetto ospitante;
    • redigere, in accordo con il soggetto ospitante, un progetto formativo individuale personalizzato per il tirocinante.

    Nel progetto formativo deve essere indicata la qualifica del Sistema Regione delle Qualifiche (SRQ) a cui il tirocinio fa riferimento e le unità di competenza della qualifica che dovranno essere acquisite dal tirocinante nel corso dell’esperienza.

    Per il tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, la Regione ha previsto uno specifico modello di progetto formativo personalizzato (Allegato 3 DGR 1143/2019). Il soggetto pubblico che ha in carico il tirocinante individua e indica al soggetto promotore gli obiettivi formativi del tirocinio, che possono essere competenze socio-relazionali e/o competenze tecnico-professionali relative a una qualifica.

      Convenzione e progetto devono essere compilati utilizzando l'apposita piattaforma online per i tirocini sul portale Lavoro per Te

      Autorizzazione

      I tirocini non possono iniziare se non è stata data l’autorizzazione preventiva tramite il sistema informativo.

      Comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio

      Il datore di lavoro deve comunicare l'avvio del tirocinio tramite SARE (il sistema informativo della Regione per le comunicazioni obbligatorie).

      Svolgimento del tirocinio

      Il tirocinio si svolge presso la sede del datore di lavoro.

      Il tirocinante ha diritto a sospendere il tirocinio per maternità, malattia o infortunio e gli è garantita - dal soggetto promotore o in convenzione con l’azienda ospitante - l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Il tirocinio può essere sospeso anche per chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni.

      Riceve mensilmente un'indennità minima di 450 euro. L’intero importo è erogato a fronte del 70% delle presenze mensili previste nel progetto formativo; nel caso il tirocinante partecipi alle attività previste per meno del 70%, l’indennità su base mensile è calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le giornate effettivamente frequentate e le giornate previste nel progetto formativo. Durante i periodi di sospensione l’indennità può non essere corrisposta

      Nel corso dell’esperienza, al tirocinante deve essere garantito l'accesso alle conoscenze e competenze necessarie a raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal suo progetto individuale.

      Al termine del tirocinio, se il tirocinante è stato presente per almeno 45 giornate effettive (20 per i tirocini presso ospitanti che svolgono attività stagionale), viene valutato il raggiungimento degli obiettivi formativi tramite il Servizio Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze (SRFC). Il servizio, erogato dal soggetto certificatore scelto dal tirocinante prima dell'avvio del percorso, si conclude con il rilascio di un attestato regionale, la “Scheda Capacità e Conoscenze”.

      Per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, il servizio di SRFC viene erogato solo se nel progetto formativo sono inserite competenze tecnico-professionali.

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      ultima modifica 2020-12-11T17:48:09+02:00
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