Faq
Gestione Covid-19
Termine dello stato di emergenza Covid-19
- 31/03/2022 - Un tirocinante si ammala di Covid nel mese di marzo, il tirocinio può essere prorogato anche se la sua scadenza è oltre il termine dello stato di emergenza?
È possibile recuperare le giornate di assenza causa Covid che si sono verificate nel periodo precedente al termine dello stato di emergenza (31/03/2022). Il recupero di tale periodo con CO di proroga potrà avvenire anche dopo il 31/03/2022, tuttavia sarà possibile recuperare effettivamente soltanto i giorni di assenza fino al 31/03.
Esempio:
un tirocinante, il cui percorso formativo ha come data di termine il 15/04/2022, contrae il Covid e si assenta per malattia dal 15/03 al 10/04; il periodo di recupero sarà necessariamente dopo il 10/04, tuttavia sarà possibile recuperare effettivamente soltanto i gg di assenza fino al 31/03; nel caso concreto il tirocinante potrà recuperare soltanto il periodo dal 15/03 al 31/03.
- 25/05/2020 - I tirocini possono proseguire a distanza anche dopo la scadenza del termine dell’emergenza sanitaria?
Anche dopo la scadenza del termine dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19 sarà possibile avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza a condizione che sussistano le condizioni logistiche, organizzative e che tali modalità consentano lo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo.
- In caso di sospensione, la proroga del tirocinio di durata equivalente alla sospensione è obbligatoria o sarà facoltà del sogg. Ospitante decidere se applicarla o meno?
Il tirocinio verrà prorogato al termine della sospensione se i soggetti coinvolti lo ritengono opportuno. -
07/05/2020 - Come va compilata la scheda presenza tirocinio del periodo mensile in cui ricade la sospensione?
Si confermano le indicazioni sulla tenuta delle schede di cui alle circolari PG/2019/060179 del 17/07/2019 e PG/2019/0640665 dell’8/8/2019 che prevedono la registrazione sulla scheda di tirocinio delle sole presenze. Al fine di garantire chiarezza e completezza della scheda, si suggerisce di annotare l’eventuale periodo di sospensione del tirocinio in calce alla scheda di tirocinio a cura del tutor aziendale. Il periodo mensile (non i mesi di calendario es. marzo-aprile) sarà determinato includendo i giorni di sospensione e slittando in avanti di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione (slittando in avanti quindi ad es. anche tutto marzo e aprile). -
26/05/2020 - Oltre alla scheda presenza tirocinio del periodo in cui ricade la sospensione, alla ripresa del tirocinio è possibile correggere le date dei periodi mensili delle schede presenza tirocinio già a suo tempo vidimate per portare a compimento l’attività?
Sì, è possibile.
Per maggiore trasparenza, si suggerisce di riepilogare in una nota l’elenco, relativo ad ogni Operazione, delle schede presenza già vidimate per le quali si è operata la correzione, da inviare al referente di gestione, a firma del Coordinatore dell’Operazione.
Indennità
- Il soggetto ospitante è tenuto ad erogare l’indennità di tirocinio anche per il periodo di sospensione?
Nel periodo di sospensione non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità (art 26 quarter, comma 3 L:R: 17/2005 e ss.mm.i.). - Ai tirocinanti il cui tirocinio è stato sospeso, è possibile comunque erogare l’indennità di tirocinio?
La normativa non prevede divieti in tal senso.
Svolgimento a distanza
- 07/03/2022 - Al termine dell’emergenza sanitaria sarà possibile prevedere lo svolgimento a distanza dei tirocini?
Anche dopo il termine dello stato di emergenza sanitaria sarà possibile ricorrere a modalità di realizzazione dei tirocini che prevedano anche il ricorso alla realizzazione a distanza, con modalità da concordare tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, purché sussistano le condizioni logistiche, organizzative e che tali modalità consentano lo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo e il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.
- Lo svolgimento del tirocinio da remoto con tecnologie telematiche permette di proseguire il tirocinio?
E’ confermata la possibilità di forme di svolgimento delle attività previste dal progetto formativo alternative alla presenza in azienda, attraverso il pieno utilizzo delle tecnologie telematiche, fatta salva la condivisione da parte dei soggetti coinvolti ovvero del promotore, dell’ospitante e del tirocinante. - Quali sono gli elementi o i requisiti che permettono la prosecuzione del tirocinio nella modalità “a distanza”?
Il soggetto promotore dovrà acquisire e tenere agli atti la documentazione che attesti la disponibilità del tirocinante e del soggetto ospitante a svolgere il tirocinio a distanza; dovrà inoltre verificare che la modalità di tirocinio a distanza permetta lo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo e il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio; dovrà inoltre verificare la presenza delle condizioni sia organizzative (p. es. tutoraggio sia da parte del soggetto promotore che del soggetto ospitante) che tecniche (p.es. strumentazione informatica). - I tirocini avviati presso soggetti ospitanti le cui attività sono integralmente sospese possono proseguire con modalità a distanza?
No, in nessun caso e con nessuna modalità, indipendentemente dalla tipologia di soggetto ospitante (ovvero dal codice Ateco).
Gestione presenze
- In caso di tirocinio sospeso, come devono essere compilate le presenze su Lavoro per Te?
Le giornate in cui il tirocinio risulta sospeso non devono essere conteggiate come presenze. A termine tirocinio, sarà possibile aggiungere ulteriori mensilità nel calendario presenze coerentemente con la durata dell’eventuale proroga. - 07/05/2020 - Come vanno compilate le schede presenza tirocinio in caso di svolgimento in a distanza?
In caso di svolgimento di tirocinio a distanza, la registrazione delle presenze sulla scheda individuale di rilevazione sarà ad opera del tutor aziendale il quale la compilerà quotidianamente nei campi data-orario di ingresso e di uscita-firma tutor aziendale, indicando il partecipante come "Presente in smart working" al posto della firma tirocinante e, in caso di verifica del tutor del Promotore, inserendo la dicitura "Collegato via webinar-skype etc".La chiusura della scheda, con la raccolta delle firme o di dichiarazioni da parte dei 3 soggetti a conferma dei dati contenuti nella scheda, potrà avvenire in un secondo momento, non appena possibile.
Quesiti Generali
- 06/05/2021 - E’ possibile procedere al cambio della qualifica per un tirocinio già autorizzato e avviato?
Le condizioni che consentono la variazione della qualifica sono:
- che la variazione avvenga entro la prima metà del tirocinio;
- che la durata residua del tirocinio consenta la certificabilità del tirocinio (almeno 45 giornate per i tirocini di durata ordinaria o almeno 20 giornate per i tirocini attivati presso ospitanti la cui attività è stagionale); la legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. , all’art. 26 ter, comma 4, prevede infatti che “Ai fini del rilascio dell’attestazione finale il tirocinante partecipi alle attività per almeno quarantacinque giornate effettive. Nel caso in cui il datore svolga un’attività stagionale, il tirocinante partecipa alle attività per almeno venti giornate effettive”.
Il calcolo per la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra decorre dalla data di invio della PEC di richiesta di variazione.
Per attivare la funzionalità “Variazione SRQ” sarà necessario inviare per PEC a arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it la richiesta di variazione; a seguito di provvedimento amministrativo di autorizzazione alla variazione, l’Agenzia regionale per il Lavoro provvederà ad attivare a sistema la funzionalità. Nella richiesta di variazione della qualifica SRQ dovranno essere indicate, oltre alle motivazioni che rendono necessaria la variazione, la nuova qualifica, la o le UC, nonché le attività previste per l’acquisizione delle relative capacità e conoscenze.
Una volta che l’Agenzia avrà attivato la funzionalità, sarà sufficiente cliccare sulla rotella “Opzioni” all’interno del progetto e selezionare l’opzione “Variazione SRQ”.
- I tirocini attivati con la vecchia normativa (ossia prima delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 1/2019) possono essere prorogati?
Sì, i tirocini attivati ai sensi della vecchia normativa si concluderanno ai sensi della medesima, comprese le eventuali proroghe, fino al raggiungimento della durata massima prevista. - Qual è il termine ultimo per l’attivazione di un tirocinio ai sensi della vecchia normativa (ossia prima delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 1/2019)?
I tirocini promossi ai sensi della normativa previgente dovevano avere progetto e convenzione inviati entro il 30 giugno 2019 e data di avviamento entro il 10 luglio 2019.Quelli ancora in sospeso il 1 luglio 2019 sono stati annullati e in questo caso sarà necessario procedere con una nuova convenzione e un nuovo progetto. - Quali tirocini non sono regolati dalla normativa regionale?
Non sono regolati dalla normativa regionale (legge regionale n. 17/2005): i tirocini curriculari; i periodi di pratica professionale; i tirocini transnazionali svolti all'estero; i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso; i tirocini estivi. - Con la nuova normativa è possibile prorogare un tirocinio?
Le proroghe sono possibili, tassativamente nei limiti della durata massima dei tirocini indicati dalla normativa di riferimento. - È possibile interrompere un tirocinio già in essere?
Non trattandosi di un contratto di lavoro, è possibile interrompere il tirocinio semplicemente informando le parti coinvolte e inviando la Comunicazione Obbligatoria al SARE. - Quali operazioni è necessario compiere nel caso di interruzione del tirocinio prima della data prevista di fine?
È sufficiente inviare la Comunicazione Obbligatoria di cessazione del tirocinio. Non è infatti prevista alcuna procedura specifica sul portale Lavoro Per Te. - Esiste un limite minimo di ore settimanali di presenza da prevedere nel progetto formativo e in caso affermativo a quanto ammonta?
Non esiste un numero minimo di ore. L’indennità comunque deve essere di almeno € 450 mensili, a meno che il tirocinio non sia in favore dei beneficiari di cui all’art. 24 comma 6 della legge regionale.
- Come deve essere trattata in SARE la sospensione del tirocinio ex art. 25, commi 2 e 3 della legge regionale n. 17/2005?
- La sospensione per malattia, maternità, infortunio di durata pari ad almeno 30 giorni non prevedibile al momento della progettazione del tirocinio andrà comunicata come proroga, in quanto il sistema delle comunicazioni obbligatorie non prevede la fattispecie della sospensione.
- La sospensione per chiusura aziendale di durata pari ad almeno 15 giorni (comma 3), prevista nel progetto, viene compresa nella durata totale del tirocinio e la comunicazione obbligatoria deve avere durata di inizio e durata di fine uguali a quelle del progetto.
- Cos’è il tirocinio inclusivo?
I tirocini inclusivi sono regolati dall’art. 26 novies della legge regionale. Per beneficiare di un tirocinio di questa tipologia occorre essere in carico a un servizio pubblico sociale o sanitario.
- Quale qualifica occorre inserire nel campo “Qualifica SRQ” delle Comunicazioni obbligatorie sul SARE per i tirocini finalizzati all’inclusione sociale?
Se nel progetto tra gli obiettivi del tirocinio è presente il riferimento a una qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche, nella comunicazione obbligatoria nel campo “Qualifica SRQ”, occorre inserire la stessa qualifica. Se non è presente il riferimento a una qualifica del SRQ, allora nella comunicazione obbligatoria occorre inserire "Tirocinio Inclusivo – Qualifica non obbligatoria". Si ricorda che la tipologia d) nel campo “tipologia tirocinio” del SARE è indicata come “tirocinio finalizzato all’inclusione sociale”.
Indennità
- L'indennità di partecipazione si applica a tutti i tirocini prescindendo dalle ore previste settimanalmente in azienda?
Poiché l'indennità non si configura come corrispettivo di una prestazione lavorativa, l’ammontare non può essere correlato al numero di ore di presenza in azienda da parte del tirocinante. L’unica eccezione è costituita dalle deroghe approvate con la Delibera di Giunta regionale n. 1143/2019 per i tirocini in favore dei soggetti di cui all’art. 24 comma 6 della Legge regionale.
- Si può riproporzionare l’indennità del tirocinante?
L’indennità mensile deve essere corrisposta per intero qualora il tirocinante partecipi alle attività per almeno il 70% della durata prevista su base mensile. Qualora il tirocinante partecipi alle attività previste per meno del 70% per cento della durata prevista, l’indennità è calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le giornate effettivamente frequentate e le giornate previste nel progetto formativo.Tale modalità di calcolo si applica anche ai tirocinanti di cui all’art. 24, comma 6, lett. a-f. - Nell'eventualità di un aumento dell’indennità di tirocinio riconosciuta al tirocinante, come si può adeguare il dato sulla piattaforma Lavoro Per Te?
Una volta che il tirocinio è stato autorizzato non è più possibile apporre alcuna modifica sulla Piattaforma. Il soggetto a cui spetta l’erogazione dell’indennità dovrà perciò conservare agli atti la comunicazione al tirocinante della variazione intercorsa e la data di decorrenza. - In caso il tirocinante sia un percettore NASpI è titolato anche a ricevere l’indennità di tirocinio?
Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un’indennità di partecipazione cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima.
Tirocinanti
- Cosa si intende per persone che hanno “assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione”?
Il riferimento rispetto al diritto-dovere è il D.lgs 76/2005. Per i minorenni è necessario aver conseguito un titolo di studio: per fare un tirocinio un ragazzo deve aver conseguito una qualifica almeno triennale prima dei 18 anni. Per i maggiorenni il diritto/dovere si intende assolto al raggiungimento della maggiore età, quindi a prescindere dal conseguimento del titolo di studio.
- Cosa si intende per “professioni regolamentate” come disposto ex art. 25, comma 2, L.R. 17/2005?
Si tratta di professioni cui si accede attraverso percorsi formativi regolamentati in base a specifiche norme comunitarie, nazionali o regionali.
- È possibile svolgere un tirocinio se si ha in corso un rapporto di lavoro?
Sì, la normativa non prevede lo stato di disoccupazione tra i requisiti soggettivi del tirocinante.
- Cosa si intende con “professionista abilitato/qualificato e che “il tirocinio non prevede attività tipiche della professione”?
Il Soggetto Ospitante deve verificare se il tirocinante è un professionista abilitato/qualificato. In caso affermativo, deve dichiarare che il tirocinio non prevede attività tipiche della professione (pena la non ammissibilità del tirocinio). Se invece il tirocinante non è professionista abilitato/qualificato, non si deve flaggare il campo.
- Possono i professionisti abilitati ma non iscritti all’Albo fare un tirocinio per attività tipiche, ovvero riservate alla professione?
Con il conseguimento dell’abilitazione, benché l’abilitato non abbia il titolo per esercitare la professione se non è anche iscritto all’albo di categoria, viene certificato il possesso di tutti i requisiti di contenuto per la professione; a queste condizioni il tirocinio che preveda attività tipiche, ovvero riservate alla professione non avrebbe alcun valore formativo aggiunto, pertanto il divieto sussiste anche per i professionisti abilitati ma non ancora iscritti all’albo.
- Cosa si intende per “lavoratore percettore (sospeso/disoccupato)”?
Il lavoratore sospeso è il lavoratore in cassa integrazione, mentre il disoccupato è identificato come il percettore di NASpI.
Soggetti promotori
- Come si fa per essere inseriti nell’elenco dei soggetti promotori di tirocini in Emilia-Romagna?
Per promuovere tirocini bisogna essere presenti nell’elenco dei promotori. Se non si è presenti nel primo elenco bisogna candidarsi in risposta all’avviso dell’Agenzia regionale per il lavoro, pubblicato con la Determinazione dirigenziale n. 804/2019. Per i soggetti che hanno già promosso tirocini ai sensi della normativa previgente alle modifiche introdotte dalla Legge regionale n. 1/2019 non sarà necessario richiedere nuove credenziali per accedere alla piattaforma Lavoro per te.
Soggetti ospitanti
- I datori di lavoro senza dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti?
Nelle unità operative prive di dipendenti a tempo indeterminato è possibile ospitare un tirocinante se il progetto formativo è coerente e strettamente connesso alla attività svolta dal datore ospitante. -
Al fine del calcolo del numero di tirocinanti che devono essere ospitati contemporaneamente presso la stessa azienda, in quali circostanze possono essere conteggiati i dipendenti a tempo determinato?
I tempi determinati devono essere sempre conteggiati, purché la data d’inizio del contratto sia anteriore alla data d’avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. - Nel computo dei dipendenti del soggetto ospitante possono essere considerati anche i dipendenti part time?
Sì, il computo non tiene conto della quota oraria dei lavoratori (part time o full time). - Quale normativa regionale in materia di tirocini si applica in caso di aziende multilocalizzate?
In caso di tirocinio ospitato presso aziende multilocalizzate, è possibile attivarlo sia ai sensi della normativa della Regione in cui l’azienda ha la sede legale o di quella della Regione in cui si svolge il tirocinio. - Quali sono le procedure per tirocini attivati in altra regione ai sensi della normativa della Regione Emilia-Romagna?
Nel caso in cui, per un tirocinio attivato in altra regione con tirocinanti domiciliati in altra regione, il soggetto ospitante multilocalizzato con sede legale in Emilia-Romagna intenda avvalersi della normativa della Regione Emilia-Romagna, il tirocinio è soggetto ad autorizzazione preventiva, ma le procedure sono differenti a seconda che la comunicazione obbligatoria venga inviata tramite SARE oppure tramite altro polo regionale.
- Nel caso in cui la CO venga inviata tramite SARE il tirocinio può essere attivato nei temi previsti all’art. 26 ter, comma 1 della legge regionale, ed è possibile in questo caso anche optare per l’istruttoria immediata.
- Nel caso in cui la CO venga inviata tramite altri poli regionali, resta invece valida la procedura stabilita dalla DGR 1005/2019: il soggetto promotore del tirocinio dovrà inviare, precedentemente all’invio di convenzione e progetto formativo, all’Agenzia regionale per il lavoro, Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, all’indirizzo PEC arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it, il dettaglio della comunicazione obbligatoria di avviamento effettuata tramite il sistema informatico della Regione in cui si svolge il tirocinio o, in alternativa, i dati della comunicazione obbligatoria utilizzando il modulo UnificatoLav. In questo caso non sarà possibile richiedere che la verifica su idoneità e congruenza della documentazione venga effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione e la verifica su idoneità e congruenza della documentazione verrà effettuata di norma entro 30 giorni dalla ricezione del dettaglio della comunicazione obbligatoria tramite PEC. -
Quali sono le procedure per tirocini attivati in Emilia-Romagna ai sensi della normativa di altra Regione?
Nel caso in cui, per un tirocinio attivato nel territorio regionale, il soggetto ospitante multilocalizzato con sede legale in altra regione intenda avvalersi della normativa della Regione in cui è ubicata la sua sede legale, il soggetto promotore del tirocinio dovrà inviare convenzione e progetto formativo all’Agenzia regionale per il lavoro, Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, all’indirizzo PEC arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia- romagna.it. -
È possibile attivare un tirocinio nel momento in cui il tirocinante ha rapporti di parentela con il titolare e/o con i soci dell’azienda?
Sì, la normativa non pone divieti in tal senso. - Come viene calcolata la quota di contingentamento in caso di valori non interi?
Nel caso di decimali la quota di contingentamento viene calcolata arrotondando all’unità superiore. - In merito alla premialità che spetta alle aziende a fronte dell’assunzione di un tirocinante, quale periodo deve essere considerato?
La premialità è prevista nel caso in cui i soggetti ospitanti abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi.
Tuttavia, la premialità non è retroattiva; potranno pertanto essere presi in considerazione solo i tirocini attivati ai sensi della nuova normativa e poi trasformati. - Anche eventuali assunzioni di tirocinanti “svantaggiati” rientrano nella premialità?
Sì. -
Al termine dei tirocini attivati a titolo di premialità è possibile attivarne altri, utilizzando ulteriori assunzioni avvenute nei 24 mesi precedenti?
Il bonus totale di tirocini ospitati come premialità (max 4) può essere ricostituito, al termine di uno o più dei tirocini attivati a titolo di premialità, solo se sono stati assunti ulteriori tirocinanti nei 24 mesi precedenti.
L’assunzione di un tirocinante può essere utilizzata una volta sola per fruire della premialità: se il tirocinio attivato come premialità si interrompe non ne può essere avviato un altro se non a seguito di assunzione di un altro tirocinante. - In riferimento al divieto di attivazione di un tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante nei due anni precedenti è scritto “Qualunque altra forma contrattuale”. Anche il contratto a chiamata e il contratto di prestazione occasionale ricadono in questa tipologia?
La normativa, all’art. 26 bis comma 9, prevede che il tirocinio non possa essere attivato laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale. L’eccezione prevista nello stesso comma riguardante le prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, non risulta più attuale in quanto il lavoro accessorio è stato abrogato con D.L. n. 25 del 17/03/2017 convertito in L. 49 del 20/04/2017; per questo l’art. 32 della legge regionale 13/2019 ha eliminato il riferimento al lavoro accessorio da detto comma. Il contratto a chiamata o intermittente e il contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54 bis della legge 96/2017, di conversione del DL 50/2017, non costituiscono eccezione. - In quali casi vige il divieto di ospitare tirocinanti per un datore di lavoro che abbia effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti (legge regionale n. 17/2005 art. 26 bis comma 1 lett. e) )?
In tutti i casi eccetto quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali; rientrano nel divieto:- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamento collettivo;
- licenziamento per superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Il divieto sussiste se il lavoratore licenziato era adibito ad attività equivalenti a quelle previste per il tirocinante. Il riferimento è l’unità operativa.
- Come è possibile identificare le “attività equivalenti” di cui all’ art. 26 bis, comma 1, lett. c) ed e)?
Le attività equivalenti si possono verificare attraverso il portale delle Professioni, facendo riferimento all’unità professionale, identificata da un codice a 5 cifre, che costituisce l’insieme di professioni omogenee rispetto a conoscenze, competenze, abilità ed attività lavorative, secondo la classificazione CP2021 frutto di una revisione della precedente versione (CP2011). - In che modo può il datore di lavoro derogare al divieto di ospitare tirocinanti nel caso in cui abbia effettuato licenziamenti -ad eccezione di quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo- nei 12 mesi precedenti (legge regionale n. 17/2005 art. 26 bis comma 1 lett. e)?
E’ possibile stipulare un accordo sindacale in cui si faccia esplicito riferimento al/ai licenziamento/i avvenuto/i. Nell’accordo le parti devono concordare sull’opportunità di ospitare tirocini in deroga alla previsione dell’art. 26 bis comma 1 lett. e). L’accordo deve essere siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. - L’azienda può chiedere, successivamente all’attivazione del tirocinio, di spostare il periodo di chiusura aziendale per cui ha inserito sul progetto la sospensione del tirocinio?
No, il progetto autorizzato non può più essere modificato.
Tutor
-
Nell'eventualità di un cambio Tutor durante il periodo di svolgimento del tirocinio, come si può adeguare il dato sulla piattaforma Lavoro Per Te?
Sarà sufficiente cliccare sulla rotella “Opzioni” all’interno del progetto e selezionare l’opzione “Variazione Tutor”. In tal modo si potrà procedere con l'inserimento dei dati relativi al nuovo tutor. La variazione del tutor didattico e/o aziendale è sempre attiva e non necessita di autorizzazione. - Quanti tirocinanti di cui all’art. 24, comma 6 può accompagnare contemporaneamente il tutore del soggetto ospitante?
Il numero massimo di tirocinanti che il tutore responsabile del tirocinio del soggetto ospitante può accompagnare è di tre.
Poiché la DGR 1143/2019, che attua le deroghe previste dalla legge regionale per i soggetti di cui all’art. 24 comma 6 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., introduce tre fasce di presenza mensile:
- fascia 1, fino a 50 ore di presenza mensile
- fascia 2, numero di ore di presenza mensili compreso tra 51 e 100 ore
- fascia 3, numero di ore di presenza mensili oltre le 100 ore
il limite di tre tirocini in favore dei soggetti di cui all’art. 24 comma 6 è interpretato conteggiando il rapporto fra tutori e beneficiari di tirocini, prendendo in considerazione le equivalenze di percorsi di tirocinio con impegno orario ridotto rispetto ai tirocini con presenza mensile piena; in particolare:
- 3 tirocini con fascia di presenza mensile bassa (0-50 ore mensili) vengono conteggiati come 1 tirocinio;
- 2 tirocini con fascia di presenza mensile media (51-100 ore mensili) vengono conteggiati come 1 tirocinio. - Per quanto riguarda il numero massimo di tirocinanti che il tutore del soggetto promotore può accompagnare, cosa si intende per “salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante”?
Il tutore del soggetto promotore può seguire più di quaranta tirocinanti solo qualora tutti i tirocinanti siano inseriti presso la medesima azienda e con medesima qualifica SRQ di riferimento. - I limiti nel numero di tirocinanti che i tutor possono seguire contemporaneamente -3 per il tutor del soggetto ospitante e 40 per il tutor del soggetto promotore- si applica ai tirocini avviati a partire dall’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla Legge regionale n. 1/2019 oppure entrano nel computo anche i tirocini avviati precedentemente?
Il calcolo si fa sui tirocini avviati dopo l’entrata in vigore delle modifiche della Legge regionale n. 1/2019, i precedenti non si conteggiano. -
Il tutor aziendale deve essere un dipendente a tempo indeterminato del soggetto ospitante?
La norma non specifica come deve essere inquadrato il tutor aziendale presso l’ospitante: deve comunque trattarsi di un rapporto strutturato e continuativo, tanto da garantire l’affiancamento per tutta la durata del tirocinio, oltre a possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Il tutor può anche essere il titolare o un socio dell’impresa ospitante.
Convenzione
- Nella compilazione della Convenzione, nel caso in cui si scelga l’opzione “Altro Soggetto” che corrisponde l'indennità (diverso dal Soggetto Ospitante) cosa si intende con il campo “Sulla base del riferimento amministrativo” che viene abilitato?
Il riferimento amministrativo è l’atto (avviso pubblico, atto di autorizzazione ecc.) sulla base del quale il soggetto ospitante è legittimato a non corrispondere l’indennità. Le casistiche nelle quali è possibile che l’indennità sia erogata da un soggetto diverso dall’ospitante sono specificate nella dgr 1143/2019, che attua le deroghe previste dalla legge regionale.
Nel caso di tirocinio inclusivo (art. 26 novies), se il tirocinio non è in attuazione di un avviso pubblico (nel qual caso si inserisce la DGR che approva l'avviso), è sufficiente indicare l'art. 26 novies della legge regionale 17/2005, che stabilisce che per tali tirocini l'indennità può essere corrisposta da un soggetto diverso dall'ospitante. Per i tirocini di cui all’art. 24, comma 6, lett. b-f, ), se il tirocinio non è in attuazione di un avviso pubblico (nel qual caso si inserisce la DGR che approva l'avviso): se le persone sono in carico al Servizio pubblico del lavoro o al Servizio sociale o Servizio sanitario, poiché non è necessario parere preventivo, si indicherà la DGR 1143/2019; se le persone non sono incarico ad alcun Servizio, occorrerà indicare il riferimento del parere positivo rilasciato dal Servizio territoriale dell’Agenzia regionale per il lavoro, con le modalità di cui alla determinazione dell’Agenzia n. 1045/2019. Nel caso in cui l'indennità invece venga corrisposta dal Soggetto Ospitante così come stabilito dall'Art. 25 quater della L.R. n°1 del 04/03/2019, non apparirà il campo "riferimento amministrativo".
- È possibile eliminare una Convenzione?
Non è possibile eliminare una convenzione. Tuttavia, il permanere di una convenzione non firmata (o firmata non da entrambi i soggetti) non determina alcuna sanzione.
Progetto formativo
- Le giornate di chiusura aziendale vengono computate in automatico dal sistema all’interno del periodo di tirocinio?
Non è presente un automatismo all’interno del sistema che va a ricalcolare o a impattare sulla data fine del tirocinio in base al periodo di sospensione inserito.
Se quindi è previsto un periodo di sospensione per chiusura aziendale la data fine dovrà tenere conto di questo periodo e ciò in quanto il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. - Nel Progetto viene chiesto di quantificare le giornate lavorative per mese, come si calcola questo dato visto che il numero di giornate varia a seconda dei mesi?
Il dato delle giornate mensili previste deve essere stabilito dal soggetto ospitate in accordo con gli altri soggetti coinvolti. Per il conteggio delle giornate mensili si potrà indicare una media delle giornate che il tirocinante svolgerà in ogni mese di tirocinio.
- Nel campo “numero di tirocinanti attualmente ospitati nell’unità operativa sede del tirocinio” va inserito il numero che comprende anche eventuali tirocini inclusivi?
No, va inserito solo il numero di tirocini utili al conteggio del limite. -
Progetto formativo e convenzione necessitano anche di “firma cartacea” da parte tutti i soggetti oppure è sufficiente quella online?
La convalida sul portale Lavoro per te non equivale a una firma, pertanto è necessario che progetto e convenzione vengano anche firmati con firma olografa, digitale ecc. -
Come si compila il campo “Tirocinio non attivato nell'ambito di operazioni approvate con atti regionali”?
Si deve inserire il flag nel campo in caso di attivazione di un tirocinio non riferito a operazioni approvate e finanziate dalla Regione Emilia-Romagna. Non si deve inserire il flag nel campo in caso di attivazione di un tirocinio nell’ambito di operazioni approvate e finanziate dalla Regione Emilia-Romagna.
Comunicazione obbligatoria
- Se la pista di controllo presenta un errore e questo deriva dalla CO, quale Comunicazione Obbligatoria bisogna effettuare per poter sanare?
Sarà necessario effettuare una rettifica della comunicazione obbligatoria di avviamento, avendo premura di inserire nel campo “Cod. comunicazione” il codice della Comunicazione Obbligatoria di avviamento precedente inviata. Nel caso in cui sia necessario modificare le date di svolgimento del tirocinio, se sono trascorsi più di 5 giorni dall’invio della Co di avviamento, sarà necessario annullare la CO e inviarne una nuova. - Come avviene all’interno del sistema l’aggancio tra il Progetto Formativo e la Comunicazione Obbligatoria?
L’aggancio tra Progetto Formativo e Comunicazione Obbligatoria avviene attraverso la congruenza tra i codici fiscali dei soggetti coinvolti nel tirocinio e indicati nel Progetto Formativo e quelli indicati nella Comunicazione Obbligatoria. Per permettere l’aggancio è inoltre necessario che la data di avvio indicata nel progetto e quella indicata nella CO siano uguali o con una differenza di non oltre 15 giorni. - Quanto tempo prima dell’avvio del tirocinio è necessario inviare la CO?
In caso di istruttoria immediata, almeno 3 giorni prima dell’avvio del tirocinio. In caso di procedura ordinaria, invece, almeno 11 giorni prima dell’avvio del tirocinio.
Procedura autorizzatoria
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Prima di procedere con l’istruttoria è necessario che tutti i soggetti coinvolti nel tirocinio abbiano convalidato Convenzione e/o Progetto Formativo?
L'istruttoria si avvia dopo l'invio della documentazione (Convenzione e Progetto Formativo firmati e Comunicazione Obbligatoria) secondo tempi che variano in base alla scelta di effettuare l’istruttoria immediata o meno. -
Quando ha avvio la procedura di istruttoria del tirocinio?
La procedura di istruttoria ha inizio dopo che tutti i soggetti hanno convalidato la documentazione di attivazione del tirocinio ed è stata effettuata la comunicazione obbligatoria di avvio tirocinio. -
La procedura di istruttoria viene avviata in automatico o deve essere un operatore ad avviarla?
La prima volta l’avvio dell’istruttoria avviene in automatico tuttavia qualora dovessero esserci delle incongruenze, sarà il Soggetto Promotore a dover avviare nuovamente l’istruttoria una volta sanati gli errori. -
Da quando si contano i 10 giorni per il controllo della Regione sulla correttezza dei dati del tirocinio? Dalla firma di convenzione e progetto formativo? O dalla data di redazione della comunicazione obbligatoria?
Se soggetto promotore e ospitante non hanno scelto la verifica immediata, il controllo automatico viene lanciato la notte successiva al decimo giorno dall’invio dell’ultimo documento, tra convenzione, progetto e comunicazione obbligatoria. L’esito della pista di controllo sarà dunque visibile l’undicesimo giorno. -
Nel caso si scelga l’istruttoria immediata e vi sia l’invio contestuale del Progetto Formativo e della Comunicazione Obbligatoria, quali sono le tempistiche di ammissibilità?
Qualora sia stata scelta l’opzione dell’istruttoria immediata in fase di compilazione del Progetto Formativo e la relativa rinuncia alla facoltà di rettifica dei dati, la pista di controllo sarà lanciata dal sistema con aggiornamento notturno e, a partire dal giorno successivo l’inserimento dei dati, la visualizzazione con l’esito dei controlli diventerà disponibile al Soggetto Promotore. -
Se il sistema riscontra un errore, tale incongruenza viene segnalata subito, per permettere di sanarla immediatamente, oppure al decimo giorno?
Le incongruenze vengono segnalate solo a seguito del lancio del controllo automatico. Essendo i dati che devono coincidere solo:
- Codice fiscale tirocinante
- Codice fiscale promotore
- Codice fiscale ospitante
- Qualifica
- Date di svolgimento
è comunque possibile controllare in anticipo, possibilmente prima di inviare la documentazione, che i dati siano congruenti. -
Nel caso il sistema rilevi delle incongruenze tra Progetto Formativo e Comunicazione Obbligatoria, queste verranno risolte da un operatore della RER?
La Regione non dovrà più compiere alcuna operazione, ma sarà compito del Soggetto Promotore correggere le eventuali incongruenze. -
Qualora si sia scelta l’opzione di istruttoria immediata e la pista di controllo evidenzi un errore nel Progetto Formativo, come può essere corretto?
Cliccando sul tasto “Prendi in carico”, posto nel box sotto quello contenente le firme apposte in precedenza, il Soggetto Promotore potrà sbloccare tutti i campi del Progetto Formativo. In tal modo si potrà procedere con la rettifica dei dati inseriti durante la fase di compilazione dello stesso. -
Nel caso si siano rettificati i dati nel Progetto Formativo a seguito di errore, si dovranno attendere altri 10 giorni per rilanciare la pista di controllo?
In seguito al primo avvio della pista di controllo, l’operazione sarà ripetibile in ogni momento. Pertanto non sarà necessario attendere nuovamente 10 giorni in quanto il Soggetto Promotore dovrà lanciare nuovamente la pista di controllo e l’operazione avrà un effetto immediato. -
In caso di istruttoria immediata sono previste sanzioni se progetto e comunicazione obbligatoria presentano incongruenze?
Se il controllo automatico rileva incongruenze è possibile e necessario procedere a modifiche, nel progetto o nella comunicazione obbligatoria, per sanarle affinché il tirocinio sia autorizzato. -
Se alla data prevista di avvio del tirocinio l’istruttoria non si è ancora completata come si deve procedere?
Se alla data prevista l’istruttoria non si è conclusa il tirocinio non può partire. Occorre attendere l’esito della pista di controllo (negativo) per poter prendere in carico il Progetto e posticipare la data di avvio. Naturalmente sarà necessario inviare anche la rettifica della CO. In alternativa si possono annullare CO. e Progetto e rifare tutta la procedura inserendo una nuova data di avvio consona alle tempistiche dell’istruttoria. -
Come si procede nel caso in cui le eventuali incongruenze non vengano sanate nella data di avvio del tirocinio?
Il tirocinio non può iniziare. Se la pista di controllo viene lanciata in data successiva a quella prevista da progetto e comunicazione obbligatoria, occorre prendere in carico il progetto e indicare una nuova data di avvio dopo aver rettificato la comunicazione obbligatoria, o averla annullata e rimandata con la nuova data se inviata da più di 5 giorni. Quando la nuova comunicazione obbligatoria viene agganciata al progetto occorrerà lanciare nuovamente la pista di controllo. -
In quali casi il soggetto promotore può annullare un tirocinio?
Per i soggetti promotori è possibile annullare un Tirocinio solo quando lo Stato in Piattaforma risulta essere "Da lavorare" oppure "In lavorazione". Il Promotore potrà annullare il Tirocinio cliccando sull'icona a ingranaggio presente in alto a sinistra all'interno del Progetto Formativo. E’ possibile inoltre annullare i progetti inviati e non ancora agganciati alla CO di avviamento. Non è possibile annullare i tirocini già autorizzati. -
Qual è la procedura per poter annullare un tirocinio autorizzato ed eventualmente inserito in un atto?
È necessario annullare la CO di avviamento e inviare il dettaglio, unitamente alla richiesta di annullamento, per pec a arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it. Il tirocinio verrà annullato non appena l’annullamento sarà stato recepito dalla piattaforma, dopodiché non verranno rilevati errori sul nuovo tirocinio.